C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 260 del 09/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ BORGO PALIDORO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE COMMENTUCCI MIRKO FINO AL 1/03/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.204 LND DEL 3/01/2024 (Gara: BORGO PALIDORO – URBETEVERE CALCIO del 20/12/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 250 del 2/02/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ BORGO PALIDORO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE COMMENTUCCI MIRKO FINO AL 1/03/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.204 LND DEL 3/01/2024 (Gara: BORGO PALIDORO – URBETEVERE CALCIO del 20/12/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 250 del 2/02/2024

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali e rilevato che la Società Borgo Palidoro ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 204 del 3/01/2024, con il quale veniva disposta la squalifica del Dirigente Commentucci Mirko “perché allontanato per aver rivolto ad un assistente arbitrale espressioni offensive (RA e AA art. 36 comma 2 lett. a del CGS)”, nonché la sanzione pecuniaria a carico della società Borgo Palidoro “perché al termine della gara persone non autorizzate, riconducibili alla società, fra le quali una si qualificava come Presidente della stessa, entravano indebita nell’area spogliatoi e rivolgevano espressioni ingiuriose alla terna arbitrale. In questo contesto un assistente arbitrale veniva attinto con numerosi sputi al volto, sugli occhi e bocca (RA e AA).” In sede di gravame la reclamante chiedeva una rivisitazione delle sanzioni inflitte, in quanto eccessivamente afflittive rispetto al comportamento effettivamente tenuto, chiedendo nel contempo di “poter ascoltare il dirigente Commentucci Mirko, il Presidente Schiavi Alessandro entrato nell’area spogliatoi solamente per ritirare il documento del nostro giocatore Tashchyan Sargis per poterlo accompagnare al pronto soccorso (omissis) ed il testimone presente nell’area spogliatoi Duello Tonino, quest’ultimo dirigente della Società A.S.D. Aranova (omissis)”. Preliminarmente si osserva che le argomentazioni addotte dalla Società reclamante a sostegno della invocata riduzione delle stesse non possono ritenersi assumibili, atteso che, dalla lettura del referto arbitrale - fonte privilegiata di prova - non emergono elementi tali da supportare la ricostruzione fattuale offerta dall’odierna reclamante e l’accoglimento delle relative istanze. A tale riguardo, richiamando la disposizione di cui all’art. 61 c.1 C.G.S., a tenore della quale “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, giova evidenziare come la valenza probatoria attribuita dal C.G.S. a siffatti documenti debba intendersi in senso pressoché assoluto. Dalla suindicata norma, espressione del c.d. principio di primazia degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) rispetto a qualsiasi altro mezzo probatorio, consegue, invero, che i fatti ricostruiti nei rapporti degli ufficiali di gara sono da intendersi come effettivamente verificatisi, restando preclusa al giudice sportivo l’opzione alternativa di valorizzare, in via concorrenziale, altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato nel referto (cfr CSA– Sezioni Unite - 2015/2016 n. 114). Come noto, i sopra richiamati documenti sono contestabili solo per intrinseche ed oggettive contraddizioni e/o manifesta irragionevolezza, o nei casi di asseriti errori di persona (mediante prova per immagini-video ex artt. 58 e 61 C.G.S.), con possibilità, per l’organo giudicante, di chiedere all’arbitro chiarimenti e/o un supplemento di verbale, non anche di disporre, sulla scorta di mere controdeduzioni, istanze e/o allegazioni di dichiarazioni di segno contrario, offerte dalla reclamante, ulteriori attività istruttorie al fine di ricercare elementi volti a confutare e/o verificare il contenuto dei su indicati atti ufficiali (cfr CGF – 2011/2012 n.242). Di talché, la prova testimoniale richiesta dalla reclamante nella fattispecie de qua non può essere ammessa; né tantomeno è emersa, in seno al Collegio, la necessità di richiedere chiarimenti al direttore di gara, non essendo stato individuato alcun elemento di illogicità e/o contraddittorietà idoneo a minare la fede privilegiata del referto arbitrale e del supplemento di rapporto. Tanto precisato, si rileva che il nuovo testo dell’art. 36 C.G.S. ha inasprito il previgente trattamento sanzionatorio delle condotte irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara. Infatti, il C.G.S., al primo comma, lett. a) prevede per i calciatori [e tecnici] come sanzione minima la squalifica per 4 giornate [o a tempo determinato] in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, mentre al secondo comma stabilisce che “ai dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione: a) per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; b) per 4 mesi in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico”. Parimenti congrua risulta la misura dell’ammenda irrogata alla società Borgo Palidoro, in quanto commisurata alla natura e alla gravità dei fatti contestati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 C.G.S.. Ne consegue che nel caso di specie entrambe le sanzioni irrogate, segnatamente l’ammenda di Euro 500,00 a carico della società reclamante e l’inibizione sino al 1/03/2024 al Dirigente Commentucci Mirko, devono ritenersi del tutto congrue e proporzionate alle condotte contestate, risultando le stesse contenute entro i limiti edittali di cui alle succitate norme del G.C.S. La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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