C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 270 del 16/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ OLIMPUS ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MASSIMI SIMONE PER 4 GARE E DEL CALCIATORE ROSSI MATTEO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.205 LND DEL 4/01/2024 (Gara: GREGORIANA – OLIMPUS ROMA del 20/12/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ OLIMPUS ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MASSIMI SIMONE PER 4 GARE E DEL CALCIATORE ROSSI MATTEO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.205 LND DEL 4/01/2024 (Gara: GREGORIANA – OLIMPUS ROMA del 20/12/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024
La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata la società: La società Olimpus Roma proponeva reclamo avverso le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante nel proprio scritto difensivo, il tutto integralmente ribadito in sede di audizione, sottolineava l’entità eccessiva della sanzione rispetto a quanto effettivamente accaduto sul terreno di gioco. In particolare la società evidenziava che il calciatore Rossi nel protestare per la convalida del goal del pareggio degli avversari, si avvicinava al direttore di gara, toccandolo sulla spalla, con il solo intento di richiamare la sua attenzione. La società esclude in maniera categorica che ci sia stato uno strattonamento intenzionale. Per quanto concerne l’allenatore, Sig. Massimi, anche la sua condotta non può essere censurata in quanto estraneo ad ogni forma di protesta. La società peraltro ribadiva che la partita si è svolta in un clima sereno fino alla sua conclusione. La Corte, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il referto, udita la società, preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo relativamente alla posizione dell’allenatore Sig. Simone Massimi in quanto la sanzione comminata dal Giudice Sportivo non è reclamabile ai sensi dell’art. 137 C.G.S. Respinge il reclamo per quanto attiene la posizione del calciatore Matteo Rossi ritenendo congrua la sanzione adottata dal Giudice Sportivo ai sensi del novellato art. 36 n. 1 C.G.S. in quanto il comportamento del calciatore è stato senza dubbio irriguardoso e censurabile, peraltro venuto a contatto con il direttore di gara, seppur senza conseguenze. Tutto ciò premesso,
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell’allenatore Massimi Simone, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di respingere il reclamo in relazione alla rimanente decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
Share the post "C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 270 del 16/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ OLIMPUS ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE MASSIMI SIMONE PER 4 GARE E DEL CALCIATORE ROSSI MATTEO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.205 LND DEL 4/01/2024 (Gara: GREGORIANA – OLIMPUS ROMA del 20/12/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024"
