C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 270 del 16/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ NUOVO BORGO SAN MARTINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.235 LND DEL 25/01/2024 (Gara: SHOT CASSIA FC – NUOVO BORGO SAN MARTINO del 30/12/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 259 del 9/02/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ NUOVO BORGO SAN MARTINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.235 LND DEL 25/01/2024 (Gara: SHOT CASSIA FC – NUOVO BORGO SAN MARTINO del 30/12/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 259 del 9/02/2024
La società Nuovo Borgo San Martino ha inoltrato ritualmente e nei termini reclamo avverso la decisione di inammissibilità del ricorso emessa dal Giudice Sportivo competente per inosservanza dei termini perentori dettati dal regolamento per il deposito del preannuncio di reclamo. Assume la ricorrente che, nella circostanza, non avrebbe potuto inoltrare nei termini il preannuncio di reclamo in quanto, al momento della scadenza di detti termini, non era ancora nota la squalifica di due gare comminata al calciatore Rotella Daniele, espulso nella gara di campionato precedente del 20-12-2023 e pubblicata nel comunicato ufficiale del 4-1-2024. Il reclamo è infondato. La scansione procedimentale dei reclami avverso la regolarità delle gare, nella specie per posizione irregolare di un calciatore in posizione di squalifica, è puntualmente prevista dal Codice di Giustizia Sportiva sia riguardo alle formalità sia riguardo ai termini da osservare per il deposito dei singoli atti. Le procedure ed i termini sono posti a tutela delle esigenze di trasparenza e partecipazione al contraddittorio di tutti i soggetti coinvolti, nonché per la tutela della regolarità dei campionati. Il preannuncio di reclamo sovrintende proprio all’esigenza di regolarità dei campionati, per evitare che vengano omologate gare nelle quali si siano verificate delle irregolarità. Per questo si richiede che il preannuncio venga inoltrato anche alla controparte in termini assai ravvicinati rispetto alla disputa della gara proprio per consentire al Giudice Sportivo di sospendere ogni decisione in merito alla regolarità della gara prima della pubblicazione del risultato sul comunicato ufficiale. Il regolamento non consente deroga alcuna e non può costituire una giustificazione del mancato inoltro del preannuncio di reclamo la circostanza che entro la scadenza del termine perentorio non si fosse a conoscenza dell’irregolarità commessa dalla squadra avversaria. Il reclamo va quindi respinto in quanto la decisione assunta dal Giudice Sportivo è pienamente rispondente ai dettati regolamentari. Va, in ogni caso, rilevato che l’assunto della reclamante sulla partecipazione alla gara del calciatore Rotella è fondato. Il calciatore in questione risulta espulso nella gara di campionato del 20-12-2023 e quindi, inforza dell’automatismo delle sanzioni, non avrebbe potuto disputare la successiva gara di recupero del 30-1-2023, gara di recupero, tra la sua squadra ed il Nuovo Borgo San Martino. Vanno quindi trasmessi gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. affinchè, espletati gli accertamenti del caso, provveda se del caso al deferimento dei tesserati e della società responsabili dell’illecito. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Di trasmettere, altresì, gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione. Il contributo va incamerato.
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