C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 270 del 16/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPORTING SAN CESAREO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE URILLI MATTEO PER 5 GARE E DEL CALCIATORE SCIGLIANO VINCENZO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.109 SGS DEL 4/01/2024 (Gara: POLISPORTIVA CIAMPINO – SPORTING SAN CESAREO del 17/12/2023 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPORTING SAN CESAREO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE URILLI MATTEO PER 5 GARE E DEL CALCIATORE SCIGLIANO VINCENZO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.109 SGS DEL 4/01/2024 (Gara: POLISPORTIVA CIAMPINO – SPORTING SAN CESAREO del 17/12/2023 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata la società: La società ASD Sporting San Cesareo proponeva reclamo avverso le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante nel proprio scritto difensivo, il tutto integralmente ribadito in sede di audizione, sottolineava l’entità eccessiva della sanzione rispetto a quanto effettivamente accaduto sul terreno di gioco. In particolare aggiungevano in sede di audizione che il calciatore Scigliano, dopo essere stato ammonito, protestava ed inveiva contro la propria panchina e non nei confronti del direttore di gara. Nella stessa circostanza interveniva l’allenatore Sig. Urilli per calmare il proprio calciatore ma senza nessun intento di protesta. Anche dopo essere stato allontanato dall’arbitro il Sig. Urilli rimaneva tranquillo in tribuna a seguire la parte restante della gara. La CSAT, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il referto, udita la società, respinge il reclamo per quanto concerne la posizione del calciatore Scigliano ritendo irriguardoso e altamente offensivo il comportamento tenuto nei confronti del direttore di gara e pertanto si ritiene congrua la sanzione comminata dal Giudice Sportivo. Per quanto concerne la posizione del Sig. Urilli Matteo, dalla lettura del referto emergono circostanze non rilevate dal Giudice Sportivo che portano quest’organo giudicante a rivedere la sanzione comminata. Infatti il comportamento del Sig. Urilli oltre ad essere stato estremamente offensivo e censurabile è degenerato in un contatto fisico con il direttore di gara che risulta essere stato spinto dal Sig. Urilli. Alla luce di quanto rappresentato si ritine di dovere aumentare la squalifica inflitta all’allenatore Sig. Urilli Matteo. Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, e di comminare all’allenatore Urilli Matteo la squalifica per 7 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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