C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 270 del 16/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA NUOVO COS LATINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.204 LND DEL 3/01/2024 (Gara: CITTÀ MONTE S.G. CAMPANO – NUOVO COS LATINA del 19/11/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA NUOVO COS LATINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.204 LND DEL 3/01/2024 (Gara: CITTÀ MONTE S.G. CAMPANO – NUOVO COS LATINA del 19/11/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Nuovo Cos Latina ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che le ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e le sanzioni accessorie, per aver utilizzato nella gara in epigrafe un calciatore in posizione irregolare in quanto in corso di squalifica. La reclamante lamenta che, nella circostanza, il Giudice Sportivo aveva erroneamente comminato al calciatore in questione una squalifica a tempo per una espulsione comminata nel corso di una gara di Coppa regionale che avrebbe meritato soltanto una squalifica per una gara per automatismo che sarebbe stata scontata, secondo regolamento, nella stessa competizione e non in gare di campionato. Il reclamo è infondato e va respinto. L’assunto della reclamante sull’anomalia della squalifica a tempo, comminata nella circostanza dal Giudice Sportivo, è fondato in quanto, effettivamente, l’espulsione venne comminata per comportamento non regolamentare che avrebbe comportato soltanto l’applicazione dell’automatismo con la squalifica per una gara effettiva da scontarsi nella successiva gara di Coppa regionale disputata dal calciatore. In effetti il Giudice, onde evitare di lasciare pendenze di squalifica da scontare in una prossima stagione nelle gare di Coppa Regionale, ha adottato la decisione di limitare l’applicazione della sanzione in una settimana di squalifica. Così facendo però ha ottenuto lo scopo di eludere sostanzialmente il regolamento che impone invece che le squalifiche irrogate ai calciatori debbano essere scontate in competizioni omogenee. L’intenzione era quindi sicuramente apprezzabile, volendo evitare che le pendenze di squalifica tra una stagione e la successiva, o le successive nel caso di gare di Coppa, costituissero il presupposto di applicazioni di punizioni sportive di perdita della gara per il “distratto” utilizzo dei calciatori in corso di squalifica, soprattutto nel caso di trasferimento a nuove società. Ciò non di meno non si può non rilevare che la soluzione adottata avesse la evidente controindicazione di portare ad una elusione di una norma regolamentare. L’eccezione sulla anomalia della squalifica irrogata però non può sorreggere la censura alla decisione impugnata. Infatti, va ricordato che le sanzioni comminate con il comunicato ufficiale, ad eccezione di quelle dichiarative dell’automatismo della squalifica per una gara a seguito di espulsione dal campo, hanno efficacia costitutiva e si presuppongono conosciute dalla pubblicazione sul comunicato ufficiale dalla cui data decorrono per l’applicazione. Nel caso di specie non è in contestazione che il provvedimento fosse stato pubblicato prima dell’effettuazione della gara in questione e quindi la società avrebbe dovuto osservarlo non essendone ammessa la disapplicazione anche in presenza di ragioni di contestazione. La posizione del calciatore era quindi indubbiamente irregolare e da questo discende l’applicazione delle sanzioni comminate correttamente dal Giudice Sportivo che non meritano alcuna rivisitazione e correzione. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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