C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 270 del 16/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CIRCOLO MASTER 97, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE LA ROSA DANILO FINO AL 8/03/2024 E SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE FIASCHIETTI MATTEO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.164 C5 DEL 10/01/2024 (Gara: ACADEMY SM FERENTINO – CIRCOLO MASTER 97 del 7/01/2024 – Campionato Juniores C5 Regionale Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CIRCOLO MASTER 97, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE LA ROSA DANILO FINO AL 8/03/2024 E SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE FIASCHIETTI MATTEO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.164 C5 DEL 10/01/2024 (Gara: ACADEMY SM FERENTINO – CIRCOLO MASTER 97 del 7/01/2024 – Campionato Juniores C5 Regionale Maschile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024
La Società Circolo Master 97 ha inoltrato reclamo ritualmente e nei termini avverso la squalifica dell’allenatore Fiaschetti Matteo per cinque gare e l’inibizione del dirigente Danilo La Rosa fino all’8-3-2024. Assume la reclamante che le decisioni assunte dal Giudice Sportivo non sarebbero congrue rispetto agli occorsi in quanto sia il dirigente che l’allenatore avrebbero messo in atto comportamenti al massimo irrispettosi, non connotati da alcuna violenza verbale o da minacce e non meritevoli di sanzioni così gravi. Il reclamo è totalmente infondato. Dalla lettura degli atti ufficiali che, come è noto, costituiscono prova privilegiata in relazione alla dinamica dei fatti ed ai loro autori, appare un comportamento ben diverso da quello descritto nel ricorso. Per quanto riguarda l’allenatore Fiaschetti il direttore di gara riferisce che lo stesso entrava indebitamente sul terreno di gioco a seguito di un infortunio subito da un suo calciatore e, dapprima, entrava in un acceso confronto dialettico con l’allenatore avversario e poi insultava pesantemente il direttore di gara, posizionatosi in tribuna si accendevano almeno due confronti dialettici con i tifosi avversari e continuava ad insultare l’Arbitro per tutta la restante parte della gara per poi rientrare in campo a fine gara insultando ancora il direttore di gara. Per quanto riguarda il dirigente La Rosa nel referto la descrizione del suo comportamento è chiara e circostanziata: al momento dell’espulsione dei due allenatori entrava sul terreno di gioco e, nel protestare, spintonava l’Arbitro rivolgendogli espressioni offensive; espulso si posizionava ai margini del terreno di gioco e continuava a profferire insolenze nei confronti del direttore di gara, rientrando abusivamente sul terreno di gioco in più occasioni, a fine gara si posizionava sul cancello di uscita dal terreno di gioco e continuava a protestare ed insultare l’Arbitro tentando di impedirgli di chiudere la porta dello spogliatoio frapponendo il suo piede tra anta e stipite. La descrizione delle condotte tenute dai due tesserati è chiara e coerente e non denota alcun elemento che possa condurre a mettere in discussione quanto riportato. Le sanzioni applicate non solo discendono dal comportamento e sono coerenti con gli addebiti ma denotano invece troppa benevolenza da parte del primo Giudice e vanno riparametrate come da dispositivo. Non va sottaciuto che per entrambi si denota una persistente reiterazione dei comportamenti non regolamentari e che ci si trovava in una gara juniores quindi con la partecipazione di giovani calciatori, particolarmente sensibili al comportamento dei propri dirigenti che assumono una funzione didattica. Nel caso del dirigente La Rosa vi è stato anche un contatto fisico con il direttore di gara che comporta l’applicazione della sanzione minima edittale di quattro mesi di squalifica. Le sanzioni vanno quindi adeguate agli addebiti, non essendovi impedimenti per la Corte ad applicare anche provvedimenti più afflittivi a carico dei reclamanti. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, e di comminare all’allenatore Fiaschetti Matteo la squalifica per 6 gare ed al dirigente La Rosa Danilo l’inibizione fino al 8/05/2024. Il contributo va incamerato.
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