C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 270 del 16/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ RED TIGERS 1957, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE RASSU MARCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.109 SGS DEL 4/01/2024 (Gara: RED TIGERS 1957 – NUOVA TOR TRE TESTE del 16/12/2023 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ RED TIGERS 1957, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE RASSU MARCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.109 SGS DEL 4/01/2024 (Gara: RED TIGERS 1957 – NUOVA TOR TRE TESTE del 16/12/2023 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Red Tigers 1957 ha impugnato la squalifica per 5 gare comminata a carico dell’allenatore Marco Cossu. Sostiene l’appellante che gli addebiti mossi all’allenatore non sarebbero corrispondenti all’effettivo svolgersi dei fatti ed, in ogni caso, non giustificherebbero una sanzione così afflittiva chiedendone l’annullamento o, quantomeno, la riduzione al minimo edittale. Il reclamo è totalmente infondato. Dal referto di gara si evince che l’allenatore Rassu è stato espulso nel secondo tempo per aver vivacemente protestato a seguito di una sfavorevole decisione arbitrale, reagiva al richiamo arbitrale ricoprendo il direttore di gara di insulti, espulso continuava ad insultare l’Arbitro allontanandosi dal terreno di gioco e poi si posizionava all’esterno della recinzione dietro una delle porte e continuava ad inveire ad ogni decisione arbitrale ed, infine, teneva un comportamento altamente irriguardoso invitando l’Arbitro a tacere ed omettere un richiamo al capitano della sua squadra con la frase testuale: “che c… voi dal capitano, c….ne lui può parlare e tu no”. Il comportamento dell’allenatore è quindi connotato da asprezza nei toni, reiterazione e violenza non solo verbale ma anche psicologica, nell’ambito di una gara di settore giovanile. Il tecnico ha quindi fallito completamente quella funzione educativa e di indirizzo comportamentale che gli viene richiesta unitamente a quella di addestramento sportivo tecnico-tattico. Il reiterare così lungamente un atteggiamento protestatario nei confronti di un giovane arbitro è altamente diseducativo per i giovani calciatori affidati al suo governo. La sanzione irrogata è quindi non solo ampiamente giustificata ma sproporzionata per difetto e va rimodulata nei termini di cui al dispositivo. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, e di comminare all’allenatore Rassu Marco la squalifica per 6 gare. Il contributo va incamerato.
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