C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 270 del 16/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FONDI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.232 LND DEL 22/01/2024 (Gara: POLISPORTIVA GAETA 1931 – FONDI CALCIO del 17/01/2024 – Coppa Lazio Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FONDI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.232 LND DEL 22/01/2024 (Gara: POLISPORTIVA GAETA 1931 – FONDI CALCIO del 17/01/2024 – Coppa Lazio Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024
Con il reclamo in epigrafe, la società ha avanzato Fondi Calcio gravame avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo aveva rigettato il ricorso dell’odierna reclamante, assumendo che la decisione assunta dall’arbitro rientrava nella sua discrezionalità tecnica. Deduce oggi come la segnatura che avesse deciso la gara fosse avvenuta con rilancio del portiere avversario e non battendo fallo di fondo benché il pallone era precedentemente uscito appunto dal fondo campo. Rilevava quindi che si trattava di un errore tecnico dell’arbitro e, allegando video a riguardo, chiedeva fosse rivista la decisione di primo grado, disponendo la ripetizione della gara. Preliminarmente occorre rilevare come lo scrutinio del video allegato non è allo stato consentito a questa Corte. A ben vedere, infatti, l’art. 61 C.G.S. limita per le gare della LND l’utilizzo di filmati e riprese televisive solo per l’irrogazione di sanzioni disciplinari in caso di scambio di persona ovvero limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema. Per quanto attiene il merito della questione, occorre definire compiutamente quando può dichiararsi l’errore tecnico da parte dell’arbitro e quindi disporsi la ripetizione della gara, atteso che, come noto, non sono sindacabili in sede giurisdizionale “fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”, su cui le censure risultano inammissibili. Le valutazioni e interpretazioni assunte dall’arbitro durante la gara e al massimo delle sue possibilità, infatti, sono rimesse alla sua esclusiva discrezionalità. Solo quando, in seguito a una valutazione dell’azione di gioco (giusta o sbagliata che sia – per esempio sulla sussistenza o meno di un fuorigioco) effettuata dal direttore di gara nella sua piena discrezionalità, egli non applica il regolamento di gioco per dimenticanza o dimostrando di non conoscerlo appieno si configura un errore tecnico. La giurisprudenza afferma poi univocamente che l’errore tecnico, per poter comportare la ripetizione della gara, deve influire concretamente sullo svolgimento della partita e l’arbitro deve assumere contezza dell’errore immediatamente dopo il termine della stessa, esponendo altrimenti il risultato acquisito sul campo a rivisitazioni postume – anche molto distanti dai fatti – sulle quali possono influire innumerevoli fattori. Atteso quanto sopra, questa Corte non ritiene che nel caso di specie i fatti portati all’attenzione della giustizia sportiva – in relazione alla percezione diretta da parte del direttore di gara, al discrimine tra valutazione tecnica ed errore tecnico, all’influenza sul risultato nonché all’immediato riconoscimento dell’errore – possano portare alla concretizzazione della fattispecie di errore tecnico, dovendosi quindi confermare la decisione di primo grado. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
Share the post "C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 270 del 16/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FONDI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.232 LND DEL 22/01/2024 (Gara: POLISPORTIVA GAETA 1931 – FONDI CALCIO del 17/01/2024 – Coppa Lazio Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024"
