C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 270 del 16/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO S.M. CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE AMATO SIMONE FINO AL 7/12/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.174 LND DEL 7/12/2023 (Gara: ATLETICO S.M. CALCIO – REAL CAMPAGNANO del 3/12/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 250 del 2/02/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO S.M. CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE AMATO SIMONE FINO AL 7/12/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.174 LND DEL 7/12/2023 (Gara: ATLETICO S.M. CALCIO – REAL CAMPAGNANO del 3/12/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 250 del 2/02/2024
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Atletico S.M. Calcio ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che ha comminato al calciatore Simone Amato la squalifica fino al 7-12-2027. Assume l’appellante che nelle circostanze descritte nel referto di gara il calciatore non avrebbe colpito volontariamente l’Arbitro con una spinta al basso ventre, calpestandogli poi il piede, ma sarebbe giunto solo nei pressi del direttore di gara senza colpirlo volontariamente e senza alcuna intenzione violenta. La Corte, considerando l’entità della sanzione irrogata, decideva di sentire a chiarimenti il direttore di gara. L’Arbitro confermava integralmente il suo rapporto e si dichiarava certo che il calciatore lo avesse voluto colpire volontariamente e con l’intenzione di provocare danni fisici. Confermava che il dolore al piede si era protratto sino al giorno successivo, con la presenza di una tumefazione, tanto che si era dovuto recare al Pronto Soccorso per accertamenti. In tale sede veniva visitato ed, escluse fratture, veniva assegnata la prognosi di giorni cinque per contusione alla parete addominale e trauma da schiacciamento del piede sinistro. Il reclamo è infondato. Le lesioni obiettivate dal referto ospedaliero mal si concilierebbero con la dinamica riferita dall’appellante. Se, in ipotesi, può anche verificarsi un urto accidentale, dovuto comunque ad un comportamento colposamente imprudente, durante accese proteste, è inverosimile che un urto accidentale ad un piede possa causare un trauma meritevole di una prognosi di cinque giorni ed ancora rilevabile il giorno successivo all’evento una lieve tumefazione al primo dito del piede sinistro. La dinamica descritta dal direttore di gara trova quindi un puntuale riscontro nel documento proveniente dal Pronto Soccorso e, come tale, degno di fede legale. A fronte quindi di lesioni riportate dall’Arbitro a seguito di gesto di violenza rilevate in referto ospedaliero la novella regolamentare ha fissato la pena edittale minima in quattro anni di squalifica che è appunto la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado che non è suscettibile di attenuazione. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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