C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 270 del 16/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ UNIPOMEZIA 1938, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BAGAGLINI MATTEO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.213 LND DEL 10/01/2024 (Gara: GAETA – UNIPOMEZIA 1938 del 7/01/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 250 del 2/02/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ UNIPOMEZIA 1938, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BAGAGLINI MATTEO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.213 LND DEL 10/01/2024 (Gara: GAETA – UNIPOMEZIA 1938 del 7/01/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 250 del 2/02/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Unipomezia impugnava la sanzione della squalifica per 5 gare irrogata al calciatore Matteo Bagaglini. Assume la reclamante che il calciatore non avrebbe rivolto l’espressione ingiuriosa che gli viene attribuita all’Arbitro ma ad un avversario che, non visto, lo aveva sgambettato mentre correva con il pallone in gioco da un’altra parte del campo. Nega altresì che il calciatore abbia reiterato le espressioni offensive nell’uscire dal terreno di gioco. Chiede quindi una riduzione significativa della sanzione. Il reclamo è solo parzialmente fondato. La tesi dell’equivoco avvalorata dall’appellante non trova alcun riscontro nel referto di gara ove, sia l’Arbitro che uno degli Assistenti riferiscono che le frasi lanciata dal Bagaglini fossero rivolte direttamente a loro. La sanzione irrogata può quindi solo essere lievemente ridimensionata considerato che le espressioni ingiuriose si sono manifestate in un unico e temporalmente limitato contesto e non sono state reiterate dal tesserato successivamente all’uscita dal terreno di gioco a seguito dell’espulsione. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Bagaglini Matteo a 4 gare. Il contributo va restituito.

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