C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 270 del 16/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ALMAS ROMA S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MONTEVECCHI ANDREA FINO AL 19/04/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.224 LND DEL 18/01/2024 (Gara: ALMAS ROMA S.R.L. – G. CASTELLO del 14/01/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 259 del 9/02/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ALMAS ROMA S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MONTEVECCHI ANDREA FINO AL 19/04/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.224 LND DEL 18/01/2024 (Gara: ALMAS ROMA S.R.L. – G. CASTELLO del 14/01/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 259 del 9/02/2024
Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Almas Roma S.R.L.; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, comma 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 2 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.
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