C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 283 del 23/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CAMPUS EUR 1960, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TRECCARICHI ALESSIO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.245 LND DEL 31/01/2024 (Gara: CAMPUS EUR 1960 – AMATRICE RIETI SSDARL del 28/01/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CAMPUS EUR 1960, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TRECCARICHI ALESSIO PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.245 LND DEL 31/01/2024 (Gara: CAMPUS EUR 1960 – AMATRICE RIETI SSDARL del 28/01/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 245 del 31.01.2024 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della Sdd Campus Eur 1960, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale riconosce la sussistenza della congrua applicazione dell’art. 36 comma , lett. a e lett. b del C.G.S., poiché il calciatore Sig. Alessio Treccarichi della Soc. S.d.d. Campus Eur 1960 rivolgeva frasi offensive ed irriguardose all’arbitro e lo spingeva con entrambe le mani sulla schiena facendolo spostare di un metro circa e alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava le ingiurie, dunque la condotta irriguardosa ed antisportiva, poiché lontana dal puro agonismo sportivo ricompreso nella dinamica di gioco, che racchiude una forte valenza violenta, consistente in attacchi personali lesivi della dignità morale dell’ufficiale di gara e non un mero dissenso, ma una palese mancanza di riguardo verso la persona a cui sono destinate oltrepassando così i limiti del diritto di critica mostrando il contatto fisico quale esempio di violenza nei confronti del direttore di gara. In virtù dei fatti così come riportati dal referto arbitrale, la scrivente Corte lo rileva ulteriormente in questa decisione, il comportamento dei calciatori delle società di calcio si sostanziano in comportamenti positivi ossia i calciatori sono tenuti ad adottare comportamenti proattivi atti ad assicurare la libertà di manifestazione del pensiero e non attacchi personali lesivi della dignità morale delle persone offese quali spinte, urla ed ingiurie rivolte in direzione dell’arbitro indice di cattiva educazione ed esempio di comportamento antisportivo ai propri colleghi di squadra. Pertanto il legislatore federale con tale norma ha previsto con elevato grado di determinatezza la sanzione disciplinare irrogabile senza alcun margine di discrezionalità alla luce della negativa influenza che tali fatti hanno avuto sullo svolgimento della gara. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it