C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 283 del 23/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GRIFONE GIALLOVERDE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PORFIRI FRANCESCO PER 10 GARE E DEL CALCIATORE REMIA KEVIN PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.182 LND DEL 13/12/2023 (Gara: ROCCA PRIORA RDP CALCIO – GRIFONE GIALLOVERDE del 10/12/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 218 del 12/01/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GRIFONE GIALLOVERDE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PORFIRI FRANCESCO PER 10 GARE E DEL CALCIATORE REMIA KEVIN PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.182 LND DEL 13/12/2023 (Gara: ROCCA PRIORA RDP CALCIO – GRIFONE GIALLOVERDE del 10/12/2023 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 218 del 12/01/2024
Con rituale reclamo, la società Grifone Gialloverde interponeva gravame relativamente le sanzioni in epigrafe, sostenendo che il Giudice Sportivo avesse sanzionato il sig. Francesco Porfiri ai sensi dell’art. 36, comma 2 C.G.S. che punisce i dirigenti mentre detto tesserato è un calciatore. Per quanto attiene la posizione del calciatore Kevin Remia, riteneva che lo stesso avesse solo cercato di inveire contro l’arbitro ma non lo avesse fatto. Veniva ascoltata la reclamante che ribadiva le proprie doglianze e chiedeva l’annullamento o la riduzione delle sanzioni. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta dei calciatori della reclamante. Il sig. Francesco Porfiri, infatti, dopo essere stato espulso prendeva per un braccio il direttore di gara, proferendo ingiurie e minacce, reiterando tale condotta a fine gara. La sanzione, quindi, è correttamente quantificata ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. b) C.G.S., come recentemente novellato, che punisce la condotta gravemente irriguardosa dei calciatori nei confronti dell’arbitro con la sanzione minima di otto giornate di squalifica qualora essa si concretizzi in un contatto fisico. Sanzione da aggravare rilevato che il calciatore era già stato espulso in campo e ha reiterato gli insulti a fine gara. È ovvio che il riferimento all’art. 36, comma 2 C.G.S. sia solo un errore materiale del Giudice Sportivo atteso che esso ha irrogato la squalifica, sanzione non comminabile ai dirigenti. Il sig. Kevin Remia, d’altra parte, risulta essere stato espulso per doppia ammonizione e aver ingiuriato l’arbitro che ha testualmente riportato le frasi offensive. Anche in tal caso il Giudice Sportivo ha fatto buon governo delle norme e in particolare dell’art. 36, comma 1, lett. a) che punisce la condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara con la squalifica minima di quattro giornate di gara cui ne va aggiunta un’altra per la precedente espulsione in campo. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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