C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 283 del 23/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SANVITESE CALCIO A5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 600,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DENNI TOMMASO FINO AL 30/06/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.151 C5 DEL 3/01/2024 (Gara: SANVITESE CALCIO A5 – HERACLES del 20/12/2023 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C1) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 227 del 19/01/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SANVITESE CALCIO A5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 600,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DENNI TOMMASO FINO AL 30/06/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.151 C5 DEL 3/01/2024 (Gara: SANVITESE CALCIO A5 – HERACLES del 20/12/2023 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C1) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 227 del 19/01/2024
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n.151 del 03.01.2024 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di respingere il reclamo della San Vitese Calcio, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale riconosce la sussistenza della congrua applicazione dell’art. 36 comma , lett. a, lett. b del CGS poiché il calciatore rivolgeva frasi offensive all’arbitro e alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava le ingiurie ,dunque la condotta irriguardosa ed antisportiva, poiché lontana dal puro agonismo sportivo ricompreso nella dinamica di gioco, che racchiudono una forte valenza violenta, che consiste in attacchi personali lesivi della dignità morale degli ufficiali di gara e non un mero dissenso, ma una palese mancanza di riguardo verso le persone a cui sono destinate. In virtù dei fatti così come da referto arbitrale la responsabilità della anticipata conclusione della gara va attribuita alla Società San Vitese Calcio nella partita di Calcio a 5 ex art 10 del CGS, il quale sanziona in modo puntuale e dettagliato gli obblighi di condotta delle società sportive e sanziona le sue violazioni tali obblighi la scrivente Corte lo rileva ulteriormente in questa decisione si sostanziano in comportamenti positivi ossia le società sono tenute ad adottare comportamenti proattivi atti ad assicurare il regolare svolgimento delle gare. Pertanto il legislatore federale con tale norma ha previsto con elevato grado di determinatezza la sanzione disciplinare irrogabile senza alcun margine di discrezionalità alla luce della negativa influenza che tali fatti hanno avuto sullo svolgimento della gara. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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