C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 283 del 23/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA ISOLA FARNESE LA STORTA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DE CAGNA DOMENICO FINO AL 26/04/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.224 LND DEL 18/01/2024 (Gara: ISOLA FARNESE LA STORTA – NUOVO BORGO SAN MARTINO del 14/01/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 259 del 9/02/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA ISOLA FARNESE LA STORTA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DE CAGNA DOMENICO FINO AL 26/04/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.224 LND DEL 18/01/2024 (Gara: ISOLA FARNESE LA STORTA – NUOVO BORGO SAN MARTINO del 14/01/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 259 del 9/02/2024
La Asd Isola Farnese La Storta impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, la decisione emessa dal Giudice sportivo di primo grado con la quale veniva inflitta l’ammenda di euro 100,00 alla predetta Società ed inibito il proprio dirigente De Cagna Domenico, sino al 26/04/2024, per aver rivolto offese e minacce all’arbitro prima dell’inizio della gara e, dopo aver subito il provvedimento disciplinare, anche, durante la stessa, da fuori il terreno di gioco. A sostegno del proprio ricorso la Società evidenziava di essere stata premiata nella scorsa stagione calcistica con la Coppa Disciplina, di essersi classificata tra le prime posizioni nelle precedenti stagioni e concludeva sostenendo che non era successo nulla di eclatante da giustificare l’applicazione delle sanzioni impugnate. Questa Corte, riunitasi in modalità da remoto, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che non ci siano margini per riformare la decisione di primo grado. In via preliminare, la Corte evidenzia che non è impugnabile il provvedimento pecuniario di euro 100,00 a carico della Società, così come prevede l’art. 137, comma 3 lett. d (seconda parte) del cgs; nel merito ritiene congrua la sanzione inflitta, dal Giudice sportivo di primo grado, al dirigente Domenico De Cagna per il comportamento da questi posto in essere (frasi offensive e minacciose rivolte all’arbitro, nello spogliatoio di quest’ultimo, prima dell’inizio della gara e successivamente dagli spalti durante l’intero incontro), né la Società stessa, nel proprio reclamo, evidenzia le ragioni che dovrebbero indurre l’Organo giudicante ad annullare o quantomeno ridurre la sanzione. Per quanto detto, questa Corte,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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