C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 283 del 23/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ BALDUINA SPORTING CLUB, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE RANIERI ALESSANDRO FINO AL 31/03/2024, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE PIGNA STEFANO PER 5 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CRUCIANI MASSIMO FINO AL 31/12/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.75 SGS DEL 18/01/2024 (Gara: BALDUINA SPORTING CLUB – VIRTUS MARINA SAN NICOLA del 10/01/2024 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ BALDUINA SPORTING CLUB, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE RANIERI ALESSANDRO FINO AL 31/03/2024, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE PIGNA STEFANO PER 5 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CRUCIANI MASSIMO FINO AL 31/12/2027, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.75 SGS DEL 18/01/2024 (Gara: BALDUINA SPORTING CLUB – VIRTUS MARINA SAN NICOLA del 10/01/2024 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Balduina Sporting Club ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo competente che aveva comminato le sanzioni rubricate. La reclamante, unitamente al reclamo ha prodotto una relazione di servizio della Polizia Giudiziaria intervenuta sui luoghi, acquisita a seguito di formale accesso agli atti, ed un video relativo agli incidenti che hanno determinato la sospensione della gara reperito sui canali social ai fini della dimostrazione dell’estraneità dei propri tesserati all’aggressione riferita dal direttore di gara nel suo rapporto. Dall’esame di detti documenti, che sono stati ammessi in quanto conformi sia nella forma che negli scopi dichiarati al dettato regolamentare, è possibile ricavare che la denunciata reiterata aggressione all’Arbitro da parte del calciatore Cruciani, culminata con un calcio ad una gamba, all’altezza della tibia che provocava forte dolore, non si è verificata nella forma e nei modi riportati. Infatti dal video prodotto, che è sufficientemente chiaro e non perde nemmeno un istante degli avvenimenti, si può vedere che il direttore di gara procede all’espulsione del calciatore Cruciani, che gli rimane sempre a distanza, alza le braccia verso l’alto in un moto di sorpresa e protesta e poi si avvia speditamente verso la sua panchina. A quel punto il direttore di gara rimane invece vicino al cerchio di centrocampo, attorniato da vari calciatori, mentre sembra stia registrando il provvedimento e poi si avvicina verso le panchine, ove sembra parlare con i dirigenti della squadra Balduina Sporting Club, e poi se ne allontana nuovamente, a quel punto il calciatore Cruciani rientra per due volte sul terreno di gioco e si avvicina al direttore di gara senza mai entrare in contatto con lo stesso, per poi allontanarsi definitivamente. L’Arbitro poi si apparta nei pressi della bandierina destra rispetto alla visione delle panchine per poi sospendere la gara. In tutto il progredire degli eventi l’Arbitro non dà segno di essere stato colpito, non accusa alcuno sbandamento, non arretra e sembra controllare la situazione pienamente. Vi è da aggiungere che, successivamente, è sopraggiunta la Forza Pubblica, chiamata dal direttore di gara, che attestava di non aver rilevato alcun problema di ordine pubblico e di essersi limitata ad accompagnare l’Arbitro all’esterno dell’impianto sportivo; in quel frangente il richiedente l’intervento aveva affermato di essere stato minacciato dall’esterno del terreno di gioco da una persona che, però, si era allontanata dall’impianto sportivo prima dell’arrivo dei militi. Dal referto di gara è invece dato leggere che il calciatore Cruciani, all’atto dell’espulsione, si sarebbe avvicinato al direttore di gara in modo minaccioso, sino ad arrivare ad un confronto testa a testa, sarebbe stato allontanato da compagni di squadra ma si sarebbe divincolato spingendo l’Arbitro facendolo arretrare di circa un metro, ulteriormente trattenuto a forza, si sarebbe divincolato nuovamente arrivando a colpirlo con un forte calcio alla tibia procurando intenso dolore; il tutto accompagnato da frasi fortemente ingiuriose e minacciose. Le circostanze riportate nel referto di gara sono quindi totalmente disancorate da quello che mostra il video prodotto e, circostanza senz’altro corroborante, l’Arbitro, che pure aveva richiesto l’intervento della Forza Pubblica, quando questa arriva presso l’impianto sportivo, nulla riferisce riguardo l’aggressione subita, il comportamento dei dirigenti e del pubblico presente, limitandosi a far cenno alla minaccia subita da parte di uno spettatore isolato. Da quanto emerge dagli atti, quindi, le decisioni assunte dal Giudice Sportivo, indotta da una ricostruzione dei fatti totalmente inveritiera, vanno integralmente riformate riguardo alla legittimità e congruità della decisione assunta di sospensione della gara. Non vi era alcun motivo di sospendere l’incontro, anche perché non vi è stata alcuna aggressione da parte del calciatore Cruciani e l’Arbitro appariva pienamente in condizione di fronteggiare gli eventi e di riprendere l’incontro dopo l’espulsione dello stesso. La gara andrà quindi ripetuta e va cassata la punizione della perdita della gara comminata alla reclamante. La squalifica del calciatore Cruciani va assolutamente ricondotta entro limiti di minore entità, considerando che va sanzionato per l’espulsione comminata e per un comportamento genericamente protestatario, durante il quale si può anche presumere che abbia pronunciato qualche parola fuori posto e, comunque, è rientrato in campo dopo averlo abbandonato a seguito dell’espulsione. L’ammenda a carico della società va ridimensionata in quanto va addebitato solo il comportamento di un unico sostenitore che ha vivacemente protestato nei confronti del direttore di gara; va infine ricondotta al minimo edittale la sanzione a carico del dirigente accompagnatore e dell’allenatore non essendovi gli estremi per un aggravamento della stessa rispetto al minimo, non rilevandosi un comportamento ulteriore rispetto a quello delle generiche proteste ingiuriose. Va disposta la trasmissione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C.. E’ evidente che il direttore di gara ha redatto un rapporto infedele che aveva procurato a carico di vari tesserati provvedimenti di squalifica ed inibizione. In particolare, aveva determinato una squalifica di quattro anni a carico di un giovanissimo tesserato. Solo la circostanza fortuita che la gara fosse stata ripresa da un genitore di un calciatore della società avversaria, che poi l’ha inserito nel canale “youtube”, ha consentito di acquisire un documento indiscutibile atto a vincere la presunzione di prova privilegiata che l’ordinamento conferisce al referto arbitrale. Peraltro la compilazione del referto appare provenire da una mano ben più esperta di quella di un giovanissimo Arbitro, alle prime direzioni di gara. L’atto appare di particolare gravità in quanto proprio sulla terzietà e genuinità del referto arbitrale si basa gran parte del sistema della Giustizia Sportiva che verrebbe messo in discussione anche dal mero sospetto che l’Arbitro, nel riferire nel suo rapporto dei fatti che ha percepito, sia condotto non dal solo compito di riferire a chi deve giudicare quanto a sua conoscenza, ma da valutazioni personali ed estranee al sistema che lo portino a confezionare un vero e proprio falso ideologico. La Procura Federale dovrà quindi accertare le motivazioni che hanno indotto il direttore di gara a redigere un referto di tal fatta e se sia stato indotto da agenti esterni od interni all’organizzazione sportiva a confezionare un palese falso e dovrà provvedere, se i fatti risulteranno accertati, a deferire non solo il direttore di gara, per l’evidente falso commesso, ma anche eventuali altri soggetti che hanno partecipato all’illecito. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando il provvedimento di perdita della gara e, per l’effetto, di ordinare la ripetizione della gara. Di ridurre, altresì, l’ammenda ad euro 100,00, l’inibizione a carico del dirigente Ranieri Alessandro al 10/03/2024, la squalifica a carico dell’allenatore Pigna Stefano a 4 gare e la squalifica a carico del calciatore Cruciani Massimo a 5 gare. Di trasmettere gli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti di cui in motivazione. Il contributo va restituito.

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