C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 283 del 23/02/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ROMA CALCIO FEMMINILE SRL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.131 SGS DEL 8/02/2024 (Gara: SS ROMULEA – ROMA CALCIO FEMMINILE SRL del 3/02/2024 – Play Off Under 15 Femminile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ROMA CALCIO FEMMINILE SRL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.131 SGS DEL 8/02/2024 (Gara: SS ROMULEA – ROMA CALCIO FEMMINILE SRL del 3/02/2024 – Play Off Under 15 Femminile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Roma Calcio Femminile SRL; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, commi 2 e 3 del C.G.S., integrato dal Comunicato Ufficiale n.157/A della F.I.G.C. del 2/02/2024, poiché tardivo sia nell’invio del preannuncio di reclamo, che deve essere trasmesso entro le ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo che si intende impugnare, che nell’invio delle motivazioni del reclamo, che devono essere trasmesse entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Nel caso di specie invece, il preannuncio di reclamo è stato trasmesso il giorno 9/02/2024, alle ore 12:31, mentre le motivazioni del reclamo sono stato trasmesse il giorno 11/02/2024, alle ore 09:58. Ne può essere condivisa la tesi dell’appellante, per la quale le modalità abbreviate di trasmissione degli atti non si applichino al calcio a 9 in quanto limitate al calcio a 11 ed al calcio a 5, in quanto tale limitazione oltre che irragionevole ed immotivata provocherebbe, di fatto, l’impossibilità di rapido svolgimento della fase di play off a cui la gara si riferisce. Pertanto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, commi 2 e 3 del C.G.S., integrato dal Comunicato Ufficiale n.157/A della F.I.G.C. del 2/02/2024. Il contributo va incamerato.

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