C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 300 del 08/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FORTE COLLEFERRO C5A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.164 C5 DEL 10/01/2024 (Gara: FORTE COLLEFERRO C5A.S.D. – ROMA CALCIO A 5 del 2/12/2023 – Campionato Calcio a 5 Under 17 Eccellenza Regionale) 128) RECLAMO PROPOSTO DALLA ROMA CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.164 C5 DEL 10/01/2024 (Gara: FORTE COLLEFERRO C5A.S.D. – ROMA CALCIO A 5 del 2/12/2023 – Campionato Calcio a 5 Under 17 Eccellenza Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FORTE COLLEFERRO C5A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.164 C5 DEL 10/01/2024 (Gara: FORTE COLLEFERRO C5A.S.D. – ROMA CALCIO A 5 del 2/12/2023 – Campionato Calcio a 5 Under 17 Eccellenza Regionale) 128) RECLAMO PROPOSTO DALLA ROMA CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.164 C5 DEL 10/01/2024 (Gara: FORTE COLLEFERRO C5A.S.D. – ROMA CALCIO A 5 del 2/12/2023 – Campionato Calcio a 5 Under 17 Eccellenza Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

 Con distinti atti di impugnazione le società Forte Colleferro C5 A.S.D. e Roma Calcio 5 impugnavano la decisione con cui il Giudice Sportivo aveva comminato a entrambe la sanzione della perdita della gara e l’ammenda di € 100,00. Ambedue le società deducevano come il provvedimento di sospensione della gara fosse immotivato perché, dopo l’espulsione del n. 10 della Roma Calcio a 5 che aveva ingenerato tensione tra le compagini, la partita sarebbe potuta riprendere tranquillamente, tanto che al termine i calciatori si salutavano tra loro. Venivano, quindi ascoltate separatamente le due reclamanti che reiteravano le proprie doglianze e chiedevano, ciascuna per proprio conto, l’annullamento del provvedimento del Giudice di prime cure. Riuniti i procedimenti per connessione, veniva disposta l’audizione del direttore di gare in sede di supplemento di referto. L’arbitro confermava che, a seguito del comportamento del calciatore n. 10 della Roma Calcio a 5 Luca Di Giacomo, si creava un parapiglia sugli spalti tra gli avversi sostenitori nonché una colluttazione in campo con i seguenti calciatori che venivano alle mani e che considerava espulsi: lo stesso Luca Di Giacomo, Gustavo Toscani Tempo Mart, Cezar Iacob della Roma Calcio a 5 e Matteo Zenecher, Francesco Allegrini, Alessandro Sabene della Forte Colleferro C5 A.S.D.. Il direttore di gara chiariva però che il sig. Luca Di Giacomo era già stato sostituito al momento dell’espulsione e che i restanti calciatori erano in campo al momento dell’espulsione. Tanto sora, rilevato che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che la Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio a 5 stabilisce che “una gara non potrà avere inizio o proseguire se l’una o l’altra squadra dispone di meno di tre calciatori” è evidente che l’incontro in epigrafe non abbia avuto regolare svolgimento e che doveva essere sospeso. Alla luce delle dichiarazioni dell’arbitro in sede di supplemento di rapporto, tuttavia, solo la società Forte Colleferro C5 A.S.D. era rimasta con un numero di calciatori inferiore al minimo poiché il calciatore Luca Di Giacomo della società Roma Calcio a 5 al momento dell’espulsione era in panchina. La sanzione della perdita della gara a carico di quest’ultima società deve essere quindi revocata. Viene, invece, confermata l’ammenda a carico di entrambe le reclamanti per il comportamento dei propri sostenitori sugli spalti. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo della società Forte Colleferro C5A.S.D., confermando la decisione impugnata. Di accogliere il reclamo della società Roma Calcio a 5 e, per l’effetto, di annullare la decisione impugnata della punizione sportiva della perdita della gara a proprio carico. Il contributo della società Forte Colleferro C5A.S.D. va incamerato. Il contributo della società Roma Calcio a 5 va restituito.

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