C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 300 del 08/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A FERRARIS VILLANOVA 1956, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CICCHINELLI MAURO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.246 LND DEL 1/02/2024 (Gara: A FERRARIS VILLANOVA 1956 – ALBULA del 28/01/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A FERRARIS VILLANOVA 1956, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CICCHINELLI MAURO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.246 LND DEL 1/02/2024 (Gara: A FERRARIS VILLANOVA 1956 – ALBULA del 28/01/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; la società A Ferraris Villanova 1956 proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante nel proprio scritto difensivo chiedeva la riduzione della squalifica comminata a carico del calciatore Cicchinelli, ponendo l’attenzione sul diverso metro di giudizio adottato dal Giudice di primo grado che per due casi avvenuti nella stessa partita, uno molto più grave dell’altro, abbia comminato ai calciatori la stessa squalifica. La scrivente Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il referto, ritiene la squalifica comminata al Cicchinelli congrua e corretta, considerati i fatti come avvenuti e riportati dall’arbitro nel suo referto di gara, non riscontrando al contrario elementi utili ad una possibile riduzione della squalifica. Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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