C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 300 del 08/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ REAL GAVIGNANO PONZANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI GHERARDO GIANMARCO E SCARINCI TOMMASO FINO AL 1/03/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.249 LND DEL 2/02/2024 (Gara: PALOMBARA – REAL GAVIGNANO PONZANO del 31/01/2024 – Coppa Lazio Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ REAL GAVIGNANO PONZANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI GHERARDO GIANMARCO E SCARINCI TOMMASO FINO AL 1/03/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.249 LND DEL 2/02/2024 (Gara: PALOMBARA – REAL GAVIGNANO PONZANO del 31/01/2024 – Coppa Lazio Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Real Gavignano Ponzano; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76 comma 2 del C.G.S.. Il contributo va restituito. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

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