C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 300 del 08/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SS. PIETRO E PAOLO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DI MATTEO DANIELE FINO AL 8/03/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.256 LND DEL 8/02/2024 (Gara: SS. PIETRO E PAOLO – VIRTUS S MICHELE E DONATO del 4/02/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SS. PIETRO E PAOLO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DI MATTEO DANIELE FINO AL 8/03/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.256 LND DEL 8/02/2024 (Gara: SS. PIETRO E PAOLO – VIRTUS S MICHELE E DONATO del 4/02/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

Visto il reclamo presentato dalla società Priverno Calcio; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese. Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

 

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