C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 300 del 08/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DAL DIRIGENTE GATTA ANTONIO (TERRACINA 1925), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A PROPRIO CARICO FINO AL 23/02/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.204 LND DEL 3/01/2024 (Gara: TERRACINA 1925 – VICOVARO del 20/12/2023 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024

RECLAMO PROPOSTO DAL DIRIGENTE GATTA ANTONIO (TERRACINA 1925), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A PROPRIO CARICO FINO AL 23/02/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.204 LND DEL 3/01/2024 (Gara: TERRACINA 1925 – VICOVARO del 20/12/2023 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024

Con rituale reclamo, il dirigente Antonio Gatta ha impugnato il provvedimento di inibizione a suo carico in epigrafe, sostenendo che le offese proferite fossero rivolte al proprio portiere e non al direttore di gara e che non era specificato quali espressioni blasfeme avesse pronunciato. Chiedeva quindi l’annullamento o la riduzione della sanzione. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del reclamante. Antonio Gatta, infatti, pronunciava reiterate ingiurie indirizzandole inequivocabilmente contro l’arbitro dopo che gli avversari avevano segnato un gol nel recupero e il direttore di gara aveva ammonito un calciatore della società del reclamante. La sanzione comminata dal Giudice Sportivo, quindi, appare congrua anche tenuto conto della sola condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, punita dall’art. 36, comma 2, lett. a) con la sanzione minima di due mesi di inibizione. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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