C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 300 del 08/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TORRENOVA F.C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARANCI VALERIO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.205 LND DEL 4/01/2024 (Gara: TORRENOVA F.C. – VIS S.MARIA DELLE MOLE del 20/12/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TORRENOVA F.C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARANCI VALERIO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.205 LND DEL 4/01/2024 (Gara: TORRENOVA F.C. – VIS S.MARIA DELLE MOLE del 20/12/2023 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024

Con delibera pubblicata il 04/01/2024 sul C.U. n. 205 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara TORRENOVA F.C. – VIS S.MARIA DELLE MOLE del 20/12/2023 – Campionato Prima Categoria, irrogava al Sig. CARANCI VALERIO, calciatore del TORRENOVA F.C., la sanzione della squalifica per otto gare effettive perché: “[..] a fine gara avvicinava l'arbitro minacciosamente e gli rivolgeva espressioni offensive. Alla notifica del provvedimento disciplinare, afferrava per i polsi il direttore di gara, senza causargli dolore. Doveva essere allontanato dal proprio allenatore. (art. 36 comma 1 lett. b) del CGS) [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato preceduto da tempestivo preannuncio, la TORRENOVA F.C. impugnava la decisione del giudice di prime cure, deducendo che il narrato del direttore di gara, riportato nel referto arbitrale, risultava esagerato rispetto ai fatti realmente accaduti. Ad avviso della reclamante, invero, il giocatore CARANCI VALERIO, capitano della squadra, si sarebbe sic et simpliciter avvicinato a fine partita all’arbitro, non già in modo minaccioso, bensì esuberante e nervoso, per chiedere chiarimenti ed un confronto finale e non violento sulla gara, esprimendo giudizi quali “arrogante e presuntuoso”; il tutto senza afferrare i polsi dell’arbitro, bensì solo sfiorandoli. In ragione di quanto sopra, la reclamante chiedeva la riforma della sanzione in misura meno afflittiva. La reclamante presentava richiesta di audizione. All’udienza del giorno 25 gennaio 2024, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esaminava il reclamo in epigrafe. Il Sig. CARANCI VALERIO, presente all’audizione, ribadiva come a suo avviso la gravità e l’entità dei fatti accaduti al termine della gara in discorso, in realtà, fossero meritevoli di ridimensionamento, atteso che il calciatore si sarebbe limitato a rivolgere nel corso e al termine della competizione mere richieste di chiarimenti all’arbitro. Lo stesso ribadiva di essersi rivolto all’arbitro appellandolo con epiteti quali “arrogante e presuntuoso”, ma di non averlo afferrato per i polsi, bensì di averli solo sfiorati, tantomeno di averlo minacciato, oltre ad averlo soccorso quando lo stesso aveva ricevuto una pallonata, e comunque di essersi poi scusato. Questa Corte ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento. Dalla disamina di quanto riportato nel referto arbitrale dal direttore di gara - il quale, come noto, ai sensi dell’art. 61 CGS è fonte di fede privilegiata rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto, circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ed è contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza - emerge che: “[..] ALLA FINE DELLA PARTITA IL SUDDETTO CALCIATORE MI SI AVVICINAVA IN MODO MINACCIOSO OFFENDENDOMI CON TESTUALI PAROLE: SEI ARROGANTE, SEI PRESUNTUOSO, SE ABBIAMO PAREGGIATO È TUTTA COLPA TUA.ALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO MI SI AVVICINAVA VENENDO FACCIA A FACCIA, TOCCANDOMI SUI POLSI DELLE BRACCIA E SPOSTANDOMI DICENDO DI PARLARE DA PARTE IN TONO MINACCIOSO, NON PROCURANDOMI NESSUN DOLORE. IN MIO SOCCORSO È ARRIVATO IL MISTER MANCUSO MASSIMILIANO DEL TORRENOVA, NONCHÉ SUO ALLENATORE, PER SPOSTARLO E RIMPROVERARLO METTENDOSI TRA ME E LUI INVITANDOGLI DI USCIRE E LASCIARMI STARE. TUTTO RITORNAVA STABILE. [..]” Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la condotta posta in essere dal calciatore risulta senz’altro gravemente irriguardosa nei riguardi del direttore di gara, aggravata dal contatto fisico. Essa integra, pertanto, tutti i presupposti individuati dalla norma di cui all’art. 36 c. 1 lett. b) dal CGS, a tenore del quale, secondo la formulazione novellata con C.U. n. 165/A del 20 aprile 2023, che ha inasprito le relative sanzioni minime: “[..] 1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. [..]”. Orbene, essendo stata irrogata al calciatore CARANCI VALERIO la sanzione della squalifica per 8 giornate, corrispondente al minimo edittale indicato dalla norma applicabile al caso in esame, e non individuandosi nella fattispecie in discorso alcuna circostanza attenuante ex art. 13 CGS, la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure, ad avviso di questa Corte, è da ritenersi congrua. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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