C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 300 del 08/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA SANTELIANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.26 LND DEL 11/01/2024 (Gara: PENITRO – POLISPORTIVA SANTELIANA del 6/01/2024 – Campionato Terza Categoria Frosinone) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 250 del 2/02/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA SANTELIANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.26 LND DEL 11/01/2024 (Gara: PENITRO – POLISPORTIVA SANTELIANA del 6/01/2024 – Campionato Terza Categoria Frosinone) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 250 del 2/02/2024
Con rituale reclamo, la società Polisportiva Santeliana ha impugnato il provvedimento di perdita della gara e l’ammenda di € 100,00 sostenendo che, al contrario di quanto rilevato dal Giudice Sportivo, la sospensione della gara era da addebitarsi esclusivamente alla condotta dei tesserati dell’avversaria Penitro. Chiedeva quindi l’annullamento delle sanzioni. Pervenivano a questa Corte Sportiva le controdeduzioni del Penitro che rilevava, invece, come fosse stato il comportamento dei calciatori della reclamante a determinare l’interruzione dell’incontro. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risultano accuratamente descritti i fatti che hanno condotto alla sospensione dell’incontro. A ben vedere, infatti, dopo il grave gesto di violenza a carico del calciatore della reclamante Lorenzo Vacca da parte di un tesserato del Penitro, il gioco riprendeva regolarmente e solo nel secondo tempo si scatenava una violenta rissa tra i calciatori di entrambe le squadre - scaturita da un pugno sferrato da un calciatore della Polisportiva Santeliana e che vedeva entrare sul terreno di gioco anche le forze dell’ordine intervenute – tanto che l’arbitro era costretto a sospendere l’incontro. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti atteso che alla zuffa generalizzata hanno partecipato anche i calciatori della reclamante, quale che sia l’origine della stessa. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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