C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 300 del 08/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO ROMA NORD, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.214 LND DEL 11/01/2024 (Gara: ATLETICO ROMA NORD – OSTIANTICA CALCIO 1926 del 7/01/2024 – Campionato Regionale Under 18) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 259 del 9/02/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATLETICO ROMA NORD, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.214 LND DEL 11/01/2024 (Gara: ATLETICO ROMA NORD – OSTIANTICA CALCIO 1926 del 7/01/2024 – Campionato Regionale Under 18) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 259 del 9/02/2024

 Con delibera pubblicata il giorno 11.01.2024 sul C.U. n. 214 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara del 7/01/2024 tra ATLETICO ROMA NORD – OSTIANTICA CALCIO 1926, per il Campionato Regionale Under 18, sospesa dal direttore di gara a causa delle illuminazioni dell’impianto sportivo non sufficienti per garantire lo svolgimento della gara, così disponeva: “[..] Esaminato il referto arbitrale della gara di cui in epigrafe dal qual si deduce che la mancata disputa della gara è da addebitare alla società ATLETICO ROMA NORD in quanto, pur avendo messo in atto le procedure possibili per ripristinare l’illuminazione dell’impianto sportivo e poter consentire la disputa della gara, ciò non è risultato possibile, palesando una manifesta responsabilità oggettiva. L’arbitro con supplemento di rapporto allegato al referto di gara, riferisce durante il periodo di riscaldamento è saltata la corrente, causando i blackout delle illuminazioni del campo. Dopo aver condotto una ispezione, sembrava che la situazione stesse migliorando, poiché i riflettori necessitavano di un adeguato periodo di raffreddamento e riscaldamento, come indicato dai custodi del campo. Ho atteso il tempo necessario dopo l’inizio programmato della gara, ma al termine di quest’ultimo, ho preso la decisione di sospendere l’incontro in quanto l’illuminazione risultava ancora insufficiente per garantire lo svolgimento adeguato della gara. In virtù di quanto previsto dalla regola 1 Decisioni ufficiali FIGC punto 2, del Regolamento del gioco del calcio, il giudizio sull’impraticabilità del terreno di gioco per intemperie o per ogni altra causa è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a diriger la gara. Le procedure proposte dal Regolamento sono state eseguite nella norma. La responsabilità per l’anticipata conclusione della gara deve essere attribuita alla società ATLETICO ROMA NORD, in virtù a quanto sopra 1) di infliggere alla società ATLETICO ROMA NORD la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3, nonché l’ammenda di euro 100,00. [..]”. Con reclamo ritualmente trasmesso, preceduto da tempestivo preannuncio, la società ATLETICO ROMA NORD ha impugnato la sopra citata decisione chiedendone l’annullamento nella parte in cui il Giudice Sportivo ha dedotto come la mancata disputa della gara in questione fosse imputabile alla odierna reclamante, per l’effetto irrogando alla stessa la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l’ammenda di euro 100,00. A sostegno della propria domanda la reclamante ha dedotto come antecedentemente all’inizio della partita, mentre gli atleti erano ancora in fase di riscaldamento, un improvviso calo di tensione elettrica avesse causato un black-out dell’impianto di illuminazione del campo. Nonostante gli sforzi profusi dai dirigenti e dai custodi del campo, tuttavia, la situazione non era migliorata. Di talché l’arbitro, reputando il campo non praticabile, aveva deciso di non dare inizio alla competizione, sospendendola. A tal riguardo, la reclamante ha evidenziato come, tuttavia, anche le aree limitrofe all’impianto sportivo fossero state interessate dal black-out, come anche da dichiarazione del gestore del campo allegata allo scritto difensivo. La medesima, inoltre, ha precisato come l’impianto in discorso non sia direttamente gestito dalla stessa, bensì dal gestore originario (ASD Real Monterotondo Scalo) con cui sono in essere accordi contrattuali per l’utilizzo dell’impianto da parte della ATLETICO ROMA NORD. In diritto, la reclamante ha sostenuto che per il verificarsi dell’evento in discorso non possa essere chiamata a rispondere la ATLETICO ROMA NORD, neppure a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6 c.2 CGS, posto che la problematica occorsa all’impianto di illuminazione si configurerebbe quale evento eccezionale, imprevedibile, dovuto a cause di forza maggiore anche ai sensi degli artt 53 e 55 delle NOIF. La reclamante ha presentato richiesta di audizione. All’udienza del giorno 01/02/2024, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello ha esaminato il reclamo in epigrafe. Per la reclamante era presente il difensore di fiducia della stessa, il quale ha insistito per l’accoglimento del reclamo riportarndosi ai propri scritti difensivi e ribadendo le argomentazioni ivi esposte. Le doglianze della reclamante sono fondate e meritano accoglimento. Ad avviso della Corte la ricostruzione fattuale della vicenda prospettata dalla ATLETICO ROMA NORD trova riscontro nella documentazione in atti. Il referto arbitrale, invero, conferma la circostanza secondo la quale dopo il black-out generatosi dall’assenza di corrente, la situazione sembrava migliorare; tuttavia, poiché i riflettori necessitavano ancora di un determinato tempo per il raffreddamento e il riscaldamento, non completatosi entro il termine programmato per l’inizio della competizione, il direttore di gara decideva di sospendere la partita, pur dando atto dell’impegno profuso dal dirigente della squadra ospitante per tentare di risolvere la situazione. Alla luce delle suindicate prospettazioni, osserva il Decidente come nella fattispecie in discorso l’evento occorso all’impianto di illuminazione, che ha determinato la sospensione della competizione, trovando causalità esterna totalmente sfuggente al controllo della reclamante, non possa essere imputato alla medesima, neppur indirettamente, stante l’assenza di qualsivoglia nesso di causalità e/o di collegamento tra evento e condotta – attiva e/o omissiva – della società ATLETICO ROMA NORD e/o di qualsivoglia soggetto ad essa collegabile tra quelli indicati nell’art. 6 CGS, disciplinante la responsabilità delle società. Tanto premesso, non sussistendo, dunque, i presupposti giuridici per l’imputazione dell’evento alla società ATLETICO ROMA NORD, neppure a titolo di responsabilità oggettiva, la decisione del giudice di prime cure deve essere annullata e in riforma della stessa deve applicarsi l’art. 10 c. 5 lett. d), a tenore del quale: “[..] 5. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: (…) d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione. [..]” . Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di ordinare la disputa della gara. Il contributo va restituito.

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