C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 300 del 08/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POGGIO BUSTONE 2014, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.235 LND DEL 25/01/2024 (Gara: POGGIO BUSTONE 2014 – ATLETICO CANTALICE del 21/01/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POGGIO BUSTONE 2014, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.235 LND DEL 25/01/2024 (Gara: POGGIO BUSTONE 2014 – ATLETICO CANTALICE del 21/01/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

Con reclamo proposto ritualmente e nei termini, la società Poggio Bustone 2014 ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che le ha comminato l’ammenda di € 200,00 per lo scoppio di petardi da parte dei propri sostenitori durante la gara. Assume la reclamante di aver adottato tutte le misure preventive del caso, che i fumogeni ed i petardi nel corso della gara sono stati accesi dalla tifoseria ospite e che solo al termine dell’incontro sono stati esplosi un paio di petardi da parte dei propri sostenitori lontano dall’impianto di gioco ed in luogo ove non vi erano altre persone. Il reclamo è fondato. In effetti dalla lettura del referto si può ricavare che i fumogeni accesi nel corso della gara ed i petardi esplosi vanno addebitati alla tifoseria ospite, come l’Arbitro scrive con precisione sottolineando l’appartenenza dei tifosi alla società ospitata. Solo al termine della gara ed in luogo lontano e senza persone sono stati esplosi due petardi dai tifosi di casa. Ciò posto la sanzione irrogata è eccessiva rispetto agli addebiti ed ai precedenti in materia e deve essere congruamente ridimensionata come da dispositivo. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 75,00. Il contributo va restituito.

 

 

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