C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 310 del 15/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PRO CALCIO CASTEL MADAMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BUSSI FEDERICO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.104 SGS DEL 22/02/2024 (Gara: CIRCOLO SPORTIVO ITALIA – PRO CALCIO CASTEL MADAMA del 18/02/2024 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PRO CALCIO CASTEL MADAMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BUSSI FEDERICO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.104 SGS DEL 22/02/2024 (Gara: CIRCOLO SPORTIVO ITALIA – PRO CALCIO CASTEL MADAMA del 18/02/2024 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024
Con rituale reclamo, la società Pro Calcio Castel Madama ha impugnato la squalifica a quattro giornate di gara a carico del proprio calciatore Federico Bussi, sostenendo che lo stesso non aveva pronunciato frasi irriguardose né blasfeme nei confronti del direttore di gara. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del tesserato della reclamante. Egli, infatti, in un’unica condotta proferiva molteplici ingiurie nei confronti del direttore di gara e per tale motivo veniva espulso. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione all’entità della squalifica comminata, alla luce delle sanzioni previste dall’art. 36, comma 1, lett. a) come recentemente novellato secondo cui “Ai calciatori e ai tecnici (…) è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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