C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 310 del 15/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MONTEFIASCONE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TEGAZI DAMIANO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.224 LND DEL 18/01/2024 (Gara: VALENTANO – MONTEFIASCONE del 14/01/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 259 del 9/02/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ MONTEFIASCONE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TEGAZI DAMIANO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.224 LND DEL 18/01/2024 (Gara: VALENTANO – MONTEFIASCONE del 14/01/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 259 del 9/02/2024

Con delibera pubblicata il 18/01/2024 sul C.U. n. 224 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara VALENTANO – MONTEFIASCONE del 14/01/2024 – Campionato Prima Categoria irrogava la sanzione della squalifica per cinque gare effettive al calciatore Tegazi Damiano (Montefiascone), perché “[..] Espulso per aver commesso un grave fallo di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all'arbitro espressione offensiva e gravemente irriguardosa. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS) [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato e preceduto da tempestivo preannuncio, la A.S.D. Montefiascone Calcio contestava la decisione adottata dal Giudice Sportivo relativa alla squalifica per cinque gare effettive al calciatore Tegazi Damiano (Montefiascone), perché “[..] Espulso per aver commesso un grave fallo di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all'arbitro espressione offensiva e gravemente irriguardosa. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS) . Nel referto arbitrale, invero, l’arbitro (nella fattispecie di sesso femminile) riportava che il calciatore Tegazi Damiano al 4’ del 2t commetteva un grave fallo di gioco “[..] contrasta un avversario con uso di forza eccessiva mettendone a rischio l’incolumità fisica, colpisce l’avversario da dietro, con gamba tesa usando una forza eccessiva che mette a rischio l’incolumità fisica dell’avversario. Una volta uscito dal recinto di gioco, pronuncia frasi ad alta voce rivolte alla sottoscritta ‘cogliona, resta a casa a cucinare ‘. [..]”. La reclamante non presentava richiesta di audizione. All’udienza del giorno 8 febbraio 2024 svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello ha esaminato il reclamo in epigrafe. La reclamante ha chiesto una rivalutazione in senso meno afflittivo della sanzione irrogata al calciatore Tegazi. Questa Corte ritiene che il reclamo sia privo di pregio e che non meriti accoglimento. Fermo restando il valore di prova privilegiata riservato dal CGS (art. 61) al referto arbitrale circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, la stessa reclamante rappresenta che il calciatore si sarebbe rivolto alla direttrice di gara invitandola a restare a casa a cucinare. Ebbene, osserva il Decidente come già solo siffatta condotta abbia evidente portata offensiva e irriguardosa in quanto si presta a screditare l’adeguatezza della direttrice di gara - perchè donna - al ruolo di arbitro di calcio dalla stessa ricoperto nel contesto in discorso, evocando stereotipi e pregiudizi inaccettabili nell’ordinamento sportivo come in qualsiasi ambito. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, l’inquadramento della fattispecie è corretto e la sanzione irrogata è ben congrua alle previsioni del CGS, considerata la sanzione minima della squalifica di 4 giornate prevista dall’art. 36 c.1 lett a), cui deve aggiungersi una giornata di squalifica per l’espulsione ricevuta in campo. Tanto premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it