C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 310 del 15/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO CANTALICE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PATACCHIOLA MICHELE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.235 LND DEL 25/01/2024 (Gara: POGGIO BUSTONE 2014 – ATLETICO CANTALICE del 21/01/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO CANTALICE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PATACCHIOLA MICHELE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.235 LND DEL 25/01/2024 (Gara: POGGIO BUSTONE 2014 – ATLETICO CANTALICE del 21/01/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

Con delibera pubblicata il 25/01/2024 sul C.U. n. 235 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara POGGIO BUSTONE 2014 – ATLETICO CANTALICE del 21/01/2024 – Campionato Seconda Categoria - irrogava la sanzione della squalifica per cinque gare effettive al calciatore PATACCHIOLA MICHELE perché: “[..] Espulso per fallo di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare avvicinava l'arbitro con atteggiamento minaccioso. Veniva allontanato dai propri compagni di squadra. Mentre usciva dal terreno di gioco proferiva espressioni blasfeme e rivolgeva al direttore di gara espressioni offensive. (art. 36 comma 1 lett. a) de CGS) [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la SOCIETÀ ATLETICO CANTALICE impugnava la decisione del Giudice Sportivo contestando la ricostruzione dei fatti descritta nella avversata decisione affermando che il giocatore si sarebbe avvicinato all’arbitro solo per chiedere spiegazioni circa le motivazioni della propria espulsione, senza alcun atteggiamento minaccioso e/o offensivo e che lo stesso era stato poi allontanato solo per non sottrarre tempo prezioso alla gara - che in quel momento vedeva in vantaggio la squadra avversaria - e alle chances di recupero per la odierna reclamante, trattandosi di una competizione molto sentita. La reclamante contestava l’entità della sanzione irrogata, ritenuta eccessivamente afflittiva rispetto ai fatti accaduti e concludeva chiedendone la riduzione. La reclamante presentava richiesta di audizione. All’udienza del giorno 15 febbraio 2024, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esaminava il reclamo in epigrafe. Per la reclamante erano presenti il presidente della società Sig. VANNICELLI ALESSANDRO ed il calciatore PATACCHIOLA MICHELE. Il Presidente Vannicelli ribadiva quanto riportato nell’atto di reclamo, precisando, altresì, che il PATACCHIOLA non aveva rivolto alcuna offesa o minaccia nei confronti dell’arbitro mentre si allontanava dal campo. Il calciatore Patacchiola dichiarava di aver solo chiesto spiegazioni all’arbitro riguardo all’espulsione, senza mai rivolgere allo stesso frasi minacciose né offensive e di essere uscito direttamente dal campo, senza essere portato via da alcun compagno, per lasciare i propri compagni giocare i rimanenti minuti nel tentativo di recuperare la partita e di non essere uso a condotte violente. Questa Corte ritiene che il reclamo sia destituito di fondamento e pertanto non meritevole di accoglimento. La ricostruzione fattuale resa dalla reclamante, invero, non trova riscontro nel narrato riportato dal direttore di gara nel suo referto arbitrale, il quale, come noto, ai sensi dell’art. 61 CGS è fonte di fede privilegiata rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto, circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ed è contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza. Orbene, dal suddetto documento risulta che dopo essere stato espulso, il calciatore si portava 5 verso il direttore di gara con fare minaccioso e, trattenuto dai compagni, urlava più volte contro questo “[..] devi fare il serio [..]” e dopo essere stato allontanato dagli stessi compagni, nell’uscire dal terreno di gioco bestemmiava e diceva “[..] sto arbitro di merda ha rovinato una partita, non cia capito un cazzo [..]”. Ciò posto, il comportamento anzi descritto assume certamente un rilievo offensivo e irrispettoso nei riguardi del direttore di gara e come tale deve essere censurato in sede disciplinare ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera a) del CGS, come modificato dal CU FIGC n. 165/A del 20/04/2023 (che ha disposto l’inasprimento del trattamento sanzionatorio minimo, raddoppiato rispetto alla disposizione previgente) a tenore del quale: “[..] 1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; [..]” Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo al giocatore risulta congrua alle previsioni del CGS, tenuto conto che la squalifica per 4 giornate rappresenta il minimo edittale applicabile (salvo il riconoscimento di eventuali circostanze attenuanti, tuttavia non rinvenibili nel caso in discorso), cui deve aggiungersi n. 1 giornata di squalifica disposta dal direttore di gara, derivante dalla espulsione in campo per doppia ammonizione. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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