C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 310 del 15/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ AURELIA ANTICA AURELIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE ZAPPAVIGNA ANDREA PER 2 GARE, DELL’ALLENATORE MASTRECCHIA ANDREA PER 1 GARA, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE AMICO TOMAS PER 5 GARE E DEL CALCIATORE MAZZONE DOMENICO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.234 LND DEL 24/01/2024 (Gara: AURELIA ANTICA AURELIO – CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 del 21/02/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ AURELIA ANTICA AURELIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE ZAPPAVIGNA ANDREA PER 2 GARE, DELL’ALLENATORE MASTRECCHIA ANDREA PER 1 GARA, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE AMICO TOMAS PER 5 GARE E DEL CALCIATORE MAZZONE DOMENICO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.234 LND DEL 24/01/2024 (Gara: AURELIA ANTICA AURELIO – CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 del 21/02/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata la società: La società Aurelia Antica Aurelio proponeva reclamo avverso le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante nel proprio scritto difensivo, il tutto integralmente ribadito in sede di audizione, sottolineava l’entità eccessiva delle sanzioni rispetto a quanto effettivamente accaduto sul terreno di gioco, in particolare nei confronti dei due calciatori, Amico e Mazzone. In particolare la società evidenziava che entrambi i calciatori coinvolti si rivolgevano al direttore di gara in maniera civile senza mai eccedere nelle proteste. Inoltre il calciatore Amico Tomas nega di aver pronunciato espressione blasfema. La società ribadiva altresì la sproporzione delle sanzioni comminate rispetto a quanto accaduto e a quanto riportato nel referto arbitrale per i due tecnici coinvolti, Sigg.ri Zappavigna e Mastrecchia. Questa Corte, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il referto, udita la società, preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo relativamente alle posizioni degli allenatori Sigg.ri Zappavigna Andrea e Mastrecchia Andrea in quanto le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo non sono reclamabili ai sensi dell’art. 137 comma 3 del C.G.S. Respinge il reclamo per quanto attiene la posizione del calciatore Mazzone Domenico ritenendo congrua la sanzione adottata dal Giudice Sportivo ai sensi del novellato art. 36 n. 1 C.G.S. in quanto il comportamento del calciatore è stato senza dubbio irriguardoso e censurabile. Accoglie parzialmente il reclamo per quanto attiene la posizione del calciatore Amico Tomas ritenendo più congrua, alla luce di quanto accaduto, la sanzione di 4 gare effettive. Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico degli allenatori Zappavigna Andrea e Mastrecchia Andrea, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Amico Tomas a 4 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it