C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 310 del 15/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ D.PINO PUGLISI NETTUNO II, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE TOMASELLI ANTONIO FINO AL 21/02/2024 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TIBERI ALESSANDRO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.62 LND DEL 1/02/2024 (Gara: DOGANELLA CALCIO 2004 – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 27/01/2024 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ D.PINO PUGLISI NETTUNO II, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE TOMASELLI ANTONIO FINO AL 21/02/2024 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TIBERI ALESSANDRO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.62 LND DEL 1/02/2024 (Gara: DOGANELLA CALCIO 2004 – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 27/01/2024 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024
La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; La società Don Pino Puglisi Nettuno proponeva reclamo avverso le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante nel proprio scritto difensivo negava ogni responsabilità addebitata su quanto accaduto sul terreno di gioco in particolare riferendosi alle posizioni dei propri tesserati, l’allenatore Sig. Tomaselli ed il calciatore Tiberi. La società ribadiva l’assoluta liceità dei comportamenti tenuti dai due tesserati nei confronti del direttore di gara. Il Sig. Tomaselli, allenatore, si è rivolto in maniera civile e con nessun intento minaccioso all’arbitro, chiedendo a più riprese le generalità dello stesso, richiesta non ritenuta dalla società censurabile. Il calciatore Tiberi, rivolgendosi all’arbitro, ha voluto soltanto mostrare il suo disappunto, civilmente e senza eccessi, sul metro di giudizio tenuto fino a quel momento dal direttore di gara. La Corte, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il referto, preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo per la posizione dell’allenatore Sig. Tomaselli Antonio in quanto la sanzione comminata dal Giudice Sportivo non è reclamabile ai sensi dell’art. 137 comma 3 del C.G.S. Per quanto concerne la posizione del calciatore Sig. Tiberi Alessandro, quest’organo giudicante, ai sensi del novellato art. 36 n. 1 C.G.S. e alla luce di una sua corretta applicazione ed in virtù di quanto emerso dalla lettura del referto dell’arbitro, ritiene di dovere aumentare la squalifica inflitta al calciatore Tiberi Alessandro. Tutto ciò premesso,
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell’allenatore Tomaselli Antonio, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di respingere il reclamo, e di comminare al calciatore Tiberi Alessandro la squalifica per 4 gare. Il contributo va incamerato.
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