C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 310 del 15/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PESCATORI OSTIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VALENTINI MIRKO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.255 LND DEL 7/02/2024 (Gara: ASTREA – PESCATORI OSTIA del 4/02/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PESCATORI OSTIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VALENTINI MIRKO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.255 LND DEL 7/02/2024 (Gara: ASTREA – PESCATORI OSTIA del 4/02/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Pescatori Ostia impugnava la sanzione della squalifica per 4 gare irrogata al calciatore Valentini Mirko, assumendo che il calciatore a seguito del provvedimento disciplinare ha immediatamente ed autonomamente abbandonato il terreo di gioco e che le proteste, anche se veementi, non sono state né irriguardose né irrispettose, ma tese solo a far comprendere all’arbitro le sue ragioni per la gravità del gesto violento subito. Chiede quindi una riduzione della sanzione. Il reclamo è fondato. Dalla lettura dei documenti ufficiali, difatti, si riscontra la possibilità di una rivisitazione, seppur lieve, della sanzione irrogata al calciatore Valentini, in base agli specifici addebiti ed all’effettiva gravità dei fatti, poiché trattasi di condotta avuta a seguito di azione violenta messa in atto nei suoi confronti da un calciatore avversario. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Valentini Mirko a 3 gare. Il contributo va restituito.

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