C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 310 del 15/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FABBRI DAVIDE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.135 SGS DEL 15/02/2024 (Gara: MONTESPACCATO S.R.L. – CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 del 11/02/2024 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024

 RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CIVITAVECCHIA CALCIO 1920, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FABBRI DAVIDE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.135 SGS DEL 15/02/2024 (Gara: MONTESPACCATO S.R.L. – CIVITAVECCHIA CALCIO 1920 del 11/02/2024 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Civitavecchia Calcio 1920; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, comma 3 del C.G.S., poiché tardivo nell’invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, devono essere trasmesse entro il termine di n.5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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