C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 190 del 15/12/2023 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DANIELE DI LUDOVICO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ VIGOR RIGNANO FLAMINIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, E DELLA SOCIETÀ VIGOR RIGNANO FLAMINIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 157 del 24/11/2023

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DANIELE DI LUDOVICO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ VIGOR RIGNANO FLAMINIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, E DELLA SOCIETÀ VIGOR RIGNANO FLAMINIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 157 del 24/11/2023

Il presente procedimento trae origine da un’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 1204pfi22-23, avente ad oggetto “Accertamenti in merito alla condotta del sig. Daniele Di Ludovico, dirigente della società Vigor Rignano Flaminio, che dopo la gara contro la società Castelnovese Calcio del 20.5.2023 valevole per il campionato Under 14 Provinciale, ha inviato messaggi tramite social network all’arbitro della gara.”. Nel corso dell’attività istruttoria venivano acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: segnalazione del 29 maggio 2023 del presidente della sezione A.I.A. di Roma 1; foglio censimento della società ASD Vigor Rignano Flaminio per la stagione sportiva 2022 - 2023; scheda storica di tesseramento del sig. Daniele Di Ludovico; referto arbitrale relativo alla gara Castelnuovese Calcio – Vigor Rignano Flaminio del 20.5.2023, valevole per il campionato Under 14 provinciale; Comunicato Ufficiale n. 173 del 25.5.2023 della Delegazione Provinciale di Roma del Comitato Regionale Lazio; verbale di audizione dell’arbitro della gara Castelnuovese Calcio – Vigor Rignano del 6.7.2023; verbale di audizione del sig. Daniel Di Ludovico, dirigente tesserato per la società Vigor Rignano Flaminio, dell’11.7.2023. Il presente procedimento trae origine da una nota trasmessa in data 30 maggio 2023 dalla Sezione AIA di Roma 1, con la quale è stata inoltrata la segnalazione del sig. Giancarlo Armati, arbitro della gara Castelnuovese Calcio – Vigor Rignano Flaminio del 20.5.2023 valevole per il campionato Under 14 Provinciale, il quale riferisce che, dopo aver diretto l’incontro appena specificato, ha ricevuto sul proprio profilo Facebook un messaggio inviato dal sig. Daniele Di Ludovico, dirigente tesserato per la società Vigor Rignano Flaminio. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale - il sig. Daniele Di Ludovico, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Vigor Rignano Flaminio; - la società Vigor Rignano Flaminio; per rispondere: - il sig. Daniele Di Ludovico, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Vigor Rignano Flaminio: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 25 maggio 2023, tramite il servizio di messaggistica del social network Facebook, inviato all’arbitro della gara gara Castelnuovese Calcio – Vigor Rignano Flaminio del 20.5.2023 un messaggio del seguente testuale tenore: ” … Giancarlo … sono il mr della Vigor Rignano … volevo informarla che sono venuto a conoscenza di ciò che ha scritto nel rapporto di fine gara della partita di sabato a Castelnuovo Di Porto … di non farla preoccupare che a prescindere di quanto avveniva negli spalti a lei non sarebbe successo nulla … mi sono adoperato anche a proteggerla a fine gara da quanto stava succedendo e adesso leggo che l’ho minacciata e ho preso quattro giornate … sono rammaricato e dispiaciuto di quanto lei ha scritto perché quel tipo di comportamento non rispecchia la mia persona … tengo a precisare che quanto da Lei dichiarato è falso … si tratta di calunnia e falsa testimonianza … lei ha minato l’integrità della mia persona senza averne alcun motivo serio … e probabilmente seguirà un’azione legale … tanto era mio dovere informarla”; - la società Vigor Rignano Flaminio per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Daniele Di Ludovico, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Alla riunione indetta il giorno 23 novembre 2023, svoltasi con modalità a distanza, era presente la Procura Federale, in persona dell’Avv. Mario Capolupo, mentre per i deferiti comparivano il sig. Di Ludovico Daniele e il sig. Angelo Di Lucantonio (Presidente della Società Vigor Rignano Flaminio). La Procura Federale si riportava integralmente al deferimento in argomento, richiamandone il contenuto, segnalando che il procedimento disciplinare aveva ad oggetto il contenuto del messaggio inviato dal sig. Di Ludovico tramite il suo profilo Facebook all’arbitro della gara Under 14 Castelnuovese Calcio – Vigor Rignano Flaminio, e avanzava le seguenti richieste di condanna: n. 6 mesi di inibizione per il sig. Di Ludovico Daniele ed euro 600,00 di ammenda a carico della società Vigor Rignano Flaminio. Di contro, il Sig. Di Ludovico dichiarava che il messaggio era diretto all’arbitro e che non era un post pubblico. Questo Tribunale Federale Territoriale, all’esito della discussione, esaminati gli atti, valutata con attenzione le posizioni per cui è procedimento e le argomentazione prospettate, ritenuto altresì che la volontà di “patteggiare” è stata manifestata dai deferiti tardivamente oltre il termine previsto dall’art. 127 C.G.S., ritiene che le sanzioni proposte dalla Procura Federale debbano essere accolte e, pertanto,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Di Ludovico Daniele, inibizione per n.1 mese; - Vigor Rignano Flaminio, ammenda di euro 100,00. Si trasmette agli interessati.

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