C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 221 del 12/01/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FULVIO CARBONE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD NUOVA SANT’ANGELO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 180 del 07/12/2023

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FULVIO CARBONE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD NUOVA SANT’ANGELO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 180 del 07/12/2023

A seguito della segnalazione dell’AIAC, svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che il sig. Fulvio Carbone, a seguito della squalifica di 4 giornate di gara comminata da questo Tribunale Federale Territoriale, avesse pubblicato un post su Facebook con cui ledeva il prestigio ed il decoro propri di organismi e soggetti operanti in ambito FIGC, nello specifico di soggetti appartenenti all’AIAC. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Fulvio Carbone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Nuova Sant’Angelo per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1 ritendendo altresì che il comportamento menzionato non fosse idoneo a configurare la responsabilità oggettiva della società di appartenenza. All’udienza del 7 dicembre 2023 tenutasi in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Pasero, nonché personalmente il deferito assistito dall’avv. Roncone. Il Tribunale Federale, attesa l’integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità del deferito e che, per l’effetto fosse sanzionato con la squalifica per n.4 gare. Il sig. Carbone rilevava come nel post su Facebook non si fosse riferito a soggetti appartenenti all’AIAC o tesserati ma ad altri soggetti estranei al mondo federale con cui peraltro si era chiarito. Questo Tribunale Federale ritiene che la prospettazione accusatoria non sia suffragata dal minimo della prova pur nella forma attenuata richiesta nell’ambito della giustizia sportiva. A ben vedere, infatti, nel post su Facebook il sig. Fulvio Carbone si riferisce a due soggetti nominati esclusivamente con gli appellativi di “Cric e Croc” senza che vi sia la ragionevole certezza che essi siano riconducibili a soggetti facente parte dell’AIAC o addirittura tesserati per la FIGC, tanto che il deferito descrive loro come a persone che sono sedute al bar e parlano di calcio ben potendo appartenere a strutture extrafederali (come CSI o simili). Alla luce di quanto sopra, il deferito andrà senz’altro prosciolto dalle accuse mosse dall’organo requirente. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di proscioglie il deferito Si trasmette agli interessati.

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