C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 221 del 12/01/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. RISHON FAISAL, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ POL. CELLENO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 39, COMMA 1, E DALL’ART. 43, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 15/12/2023
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. RISHON FAISAL, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE NON TESSERATO ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ POL. CELLENO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 39, COMMA 1, E DALL’ART. 43, COMMA 1, DELLE N.O.I.F.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 15/12/2023
Il coordinatore regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico inoltrava una segnalazione con la quale un giovane calciatore della società Polisportiva Celleno evidenziava di essere stato posto fuori squadra, in occasione di alcune gare ufficiali della stagione sportiva 2022-2023, valevoli per il campionato Allievi Under 16 provinciale, in favore del giocatore Faisal Rishon, non tesserato, il quale veniva indicato nelle distinte di gara con il nominativo del calciatore Qadri Hamainudin, sfruttando la somiglianza fisica con tale ultimo atleta, regolarmente tesserato con la suddetta società. Nel corso dell’attività istruttoria la Procura acquisiva la seguente documentazione: Segnalazione, da parte del calciatore Amedeo Pucci, di posizione irregolare del Settore Giovanile e Scolastico del 21-06-2023; Foglio censimento della Pol. Celleno per la stagione sportiva 2022-2023; Verbale di audizione dei Sigg.ri, Amedeo Pucci (calciatore), Flavio Pizzo (allenatore), Sergio Barranco (dirigente), tutti tesserati per la Pol. Celleno, oltre del presidente della predetta società, Sig. Pier Antonio Bignotti; Distinte di gara (tutte valevoli per il campionato Allievi Under 16) che la Pol. Celleno aveva svolto con le seguenti società: Sorianese ((20-10-23), Academy Santa Marinella (22-10- 23), Flaminia Civitacastellana (12-11-23), Tarquinia (03-12-23) e San Pio X (10-12-23); Dall’esame degli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, in particolare dall’audizione del Sig. Flavio Pizzo, allenatore del Celleno nella stagione calcistica 2022-2023, emergeva che effettivamente, in alcune gare del campionato Allievi Under 16 provinciale Viterbo, aveva giocato, nella compagine del Celleno, il Sig. Faisal Rishon sotto falsa identità, su indicazione del presidente della predetta società (Sig. Pier Antonio Bignotti); analogamente quest’ultimo, ascoltato dalla Procura Federale in data 14-09-2023, riconosceva espressamente di aver inserito tra i ragazzi partecipanti al campionato under 16 provinciale, anche Faisal Rishon, proveniente da una situazione disagiata, con l’obiettivo di inserirlo nel gruppo di coetanei e fargli disputare qualche gara di campionato. I Sigg.ri Bignotti e Pizzo, rispettivamente presidente ed allenatore della società Polisportiva Celleno, convenivano con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione, ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva. Pertanto, la Procura deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale, unicamente: il sig. Faisal Rishon, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2 del codice di giustizia sportiva all’interno e nell’interesse della società Polisportiva Celleno, per violazione degli artt. 4, comma 1 e 32 comma 2 del CGS anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1 e dall’art. 43, comma 1 delle NOIF per aver lo stesso preso CRL 221 LND/4 parte, utilizzando il nominativo del calciatore Sig. Qadri Hamainudin, senza aver titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità, a cinque gare disputate dalla Polisportiva. Celleno, categoria under 16 provinciale, tra il mese di ottobre e dicembre del 2023. Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 14/12/2023, era presente la Procura Federale, mentre il deferito risultava assente. La Procura si riportava all’atto di deferimento chiedendo l’accoglimento dello stesso, con l’applicazione della squalifica di 8 giornate per il Sig. Faisal Rishon. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, evidenzia che la responsabilità del deferito è accertata documentalmente. Dalle dichiarazioni rilasciate dalle persone coinvolte nel presente procedimento, emerge incontrovertibilmente che il Sig. Faisal Rishon ha partecipato alle gare, valevoli per il campionato Allievi under 16 provinciale, che la società Polisportiva Celleno ha disputato con la Sorianese ((20-10-23), Academy Santa Marinella (22-10-23), Flaminia Civitacastellana (12-11-23), Tarquinia (03-12-23) e San Pio X (10-12-23), senza essere tesserato, con il nominativo del calciatore Qadri Hamainudin, sfruttando la somiglianza fisica con tale ultimo atleta che era, invece, tesserato per la Pol. Celleno. Per tutto quanto detto, questo Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Di ritenere il deferito Rishon Faisal responsabile delle violazioni lui ascritte e, per l’effetto, di comminargli la squalifica per n. 8 gare, a far decorrenza dal primo tesseramento utile. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.
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