C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 221 del 12/01/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. TARQUINIA CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 15/12/2023

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. TARQUINIA CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 189 del 15/12/2023

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n.1062 pfi 22-23, avente ad oggetto: “Accertamenti in ordine all’aggressione ed alle minacce subite da alcuni giornalisti presenti all’interno dello stadio prima dell’inizio gara Academy Ladispoli – Boreale del 30.4.2023, valevole per il campionato di Eccellenza, presumibilmente ad opera di un dirigente tesserato per la società Academy Ladispoli”, deferiva innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: - la società A.S.D. TARQUINIA CALCIO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Oberdan Scotti, all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società A.S.D. Tarquinia Calcio, così come descritti nel seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: - «violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Academy Ladispoli - Boreale del 30.4.2023 valevole per il campionato di Eccellenza, tentato di impedire l’accesso all’impianto sportivo ad un giornalista del giornale on line web tv “Ortica Social” regolarmente accreditato dalla SSD Academy Ladispoli ed aver urlato nei confronti dello stesso le seguenti testuali espressioni: “nun me ne frega un cazzo che ce stanno le guardie, tu sei na busta di piscio”, “te vendi pe 50 euro, venderesti pure tu madre”, “tu qui non entri se non paghi il biglietto”, “bastardo, tu per entrare devi pagare il biglietto e non usare l’accredito ; - «violazione dell’ art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’ art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF, nonché dagli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico F.I.G.C. per avere di fatto svolto la doppia attività di Direttore Sportivo dal 13 gennaio 2023 e di Responsabile di Eccellenza e Juniores dal 10 febbraio 2023 in favore della società SSD Academy Calcio, senza essere tesserato per tale società, nonché di direttore sportivo per la società A.S.D. Tarquinia Calcio dal 22 agosto 2022 al 30 giugno 2023 con regolare tesseramento». Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione inviata dal direttore responsabile del giornale on line e web tv “Ortica Social” con la quale viene evidenziato che prima dell’inizio della gara Academy Ladispoli- Boreale del 30.4.2023, valevole per il campionato di Eccellenza. Dall’ attività di indagine svolta era emerso che il sig. Oberdan Scotti, all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società A.S.D. Tarquinia Calcio, era presente all’ingresso dell’impianto sportivo “Angelo Sale” di Ladispoli prima dell’inizio della gara Academy Ladispoli-Boreale del 30.4.2023 e aveva tentato di impedire l’accesso ad un giornalista della testata on line e web tv “Ortica Social” che era stato regolarmente accreditato dalla SSD Academy Ladispoli inveendo contro lo stesso. In seguito veniva accertato che il sig. Oberdan Scotti nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023 era tesserato come allenatore per la ASD Tarquinia Calcio e nonostante ciò svolgeva il ruolo ed i compiti di dirigente perla società SSD Academy Ladispoli. Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell’attività inquirente svolta, rilevato che all’esito della notifica della comunicazione di conclusione delle indagini i sigg.ri Oberdan Scotti, Sabrina Fioravanti e De Carolis Maria Pia, nonché la società SSD Academy Ladispoli, avevano convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, fissava la discussione per il giorno 14 dicembre 2023 con riferimento alla posizione della deferita ASD Tarquinia Calcio . Il difensore della deferita trasmetteva memorie difensive datate 6 dicembre 2023 con le quali deduceva come i fatti de quibus, da cui era stata avviata l’attività di indagine di cui al presente procedimento, erano accaduti in occasione della competizione Academy Ladispoli – Boreale, rispetto alla quale, pertanto, la ASD Tarquinia Calcio era del tutto estranea. La deferita rilevava, altresì, come alla data del 30.04.2023, giornata in cui si era, giustappunto, tenuta la partita Academy Ladispoli - Boreale del 30.4.2023, i rapporti tra il sig. Oberdan Scotti e la ASD Tarquinia Calcio, tuttavia, si erano già interrotti antecedentemente, ovverosia nei primi giorni di aprile 2023, allorquando il sig. Scotti, tesserato per la stagione 2022-2023 nella qualità di allenatore della ASD Tarquinia Calcio, aveva manifestato la propria volontà di non proseguire la collaborazione con il Tarquinia Calcio. A corroborazione di quanto sopra affermato, la deferita richiamava la propria comunicazione pubblicata a mezzo pagina ufficiale della squadra sul social network “Facebook “, datata 29 aprile 2023, in cui veniva ringraziato il Sig. Oberdan Scotti per il lavoro svolto, comunicando come lo stesso non facesse più parte dell’organigramma della società Tarquinia Calcio. La deferita sottolineava, inoltre, che scadendo il tesseramento dello Scotti nel mese di giugno 2023, nessuna autorizzazione veniva accordata allo stesso a svolgere incarichi presso altre società prima di tale data; ed infatti la squadra ASD Tarquinia Calcio non aveva alcuna conoscenza della collaborazione dello Scotti con la squadra Academy Ladispoli. In diritto, la deferita, richiamando anche i principi affermati nella decisione del TFN FIGC N. 96/2021-2022, sosteneva la mancata sussistenza dei presupposti necessari a configurare la responsabilità ex art. 6 c.2 CGS, posto che l’infrazione commessa dal Sig. Scotti non era stata svolta durante né trovava causa e/o possibilità di esplicazione, nella prestazione sportiva cui il tesserato era tenuto nei riguardi della deferita, non essendovi possibilità materiale per la ASD Tarquinia Calcio di controllare e vigilare sul comportamento del medesimo, laddove questi svolgeva altri incarichi in favore di altra società (nella fattispecie la Academy Ladispoli) in assenza di qualsivoglia minimo sospetto al riguardo. Sulla scorta di tali considerazioni, la deferita chiedeva disporsi il proscioglimento dal deferimento ovvero, in subordine, la concessione delle circostanze attenuanti ex art. 13 CGS e per l’effetto la riduzione della sanzione irrogata. All’udienza del 14 dicembre 2023, era presente per la Procura Federale, l’Avv. Cristiano Pasero e per la deferita l’Avv. Simone Bevilacqua. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava integralmente all’atto di deferimento e per l’effetto chiedeva l’irrogazione di euro 400,00 di ammenda nei riguardi della deferita. La difesa della deferita chiedeva il proscioglimento della medesima, o, in subordine, la concessione delle circostanze attenuanti ex art. 13 CGS e per l’effetto la riduzione della sanzione irrogata. Questo Tribunale Federale Territoriale ritiene che le argomentazioni formulate dalla deferita siano meritevoli di pieno accoglimento, attesi gli esiti dell’attività inquirente da cui è emersa la effettiva totale estraneità della squadra Tarquinia Calcio rispetto alle condotte poste in essere dal sig. Oberdan Scotti nello svolgimento di attività dallo stesso rese nei riguardi della SSD Academy Ladispoli in occasione di una competizione del 30.04.2023 tra la SSD Academy Ladispoli e la Boreale, alla quale, sempre secondo quanto emerso dall’attività inquirente, la deferita non risulta aver preso parte, tantomeno che fosse al corrente dell’attività svolta dallo Scotti in favore della SSD Academy Ladispoli. Parimenti, ad avviso di Questo Tribunale non risulta che la deferita avesse alcuna concreta possibilità materiale di controllare e vigilare sui comportamenti adottati dallo Scotti, perpetratasi totalmente al di fuori del rapporto sportivo intercorrente tra la società medesima e il tesserato. Tantomeno la deferita avrebbe potuto e/o dovuto minimamente sospettare circa la possibilità che lo Scotti ponesse in essere condotte in violazione del CGS (da cui, peraltro, non è derivato alcun vantaggio alla deferita), avuto anche riguardo all’assenza di trascorsi di tal segno, ai buoni rapporti intercorsi tra lo Scotti e la deferita - sempre improntati alla massima correttezza - e alla distanza tra le località ove le due squadre operano ed hanno le rispettive sedi. Significativo risulta, altresì, il dato temporale in cui si pongono i contestati servizi resi dallo Scotti in favore della SSD Academy Ladispoli, occorsi in data 30 aprile 2023 e quindi successivi alla interruzione del rapporto tra il medesimo e la Tarquinia Calcio, come da comunicazione pubblicata sulla pagina ufficiale della deferita datata 29 aprile 2023. Sulla base di tale assunto, pertanto, Questo Tribunale ritiene possa affermarsi che la Società non debba rispondere in via oggettiva delle condotte del suo tesserato sig. Oberdan Scotti. Tanto premesso, il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di prosciogliere la società. Si trasmette agli interessati.

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