C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 262 del 09/02/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DEVID DELLA POSTA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ ASD INDOMITA ROMA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. INDOMITA ROMA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 229 del 19/01/2024

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DEVID DELLA POSTA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ ASD INDOMITA ROMA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. INDOMITA ROMA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 229 del 19/01/2024

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 179pfi23-24, avente ad oggetto: “Accertamenti in merito alla condotta tenuta dal sig. Devid Della Posta, presidente della A.S.D. Indomita Roma, nonché in merito alla mancata concessione dello svincolo richiesto dal calciatore sig. Roberto Proietti”, deferiva innanzi a Questo Tribunale Federale Territoriale: 1.- il sig. Devid Della Posta, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Indomita Roma; 2.- la società ASD Indomita Roma; per rispondere: 1. il sig. Devid Della Posta, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Indomita Roma: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso inviato utilizzando nella chat del gruppo squadra di whatsapp, in data 6 maggio 2023, messaggi indirizzati ai sigg.ri Roberto Proietti, Andrea Giordano, Alessandro De Angelis e Cristian Simone, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società ASD Indomita Roma, del seguente testuale tenore: ““mi chiedo come fanno le donne a stare con voi che manco le palle dentro le mutande avete”, “merda”, “mi fate più schifo della lebbra”, “i problemi sono quanto uno fa il toro e parla male e poi diventa agnello senza palle…””; 2. la società A.S.D. Indomita Roma a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Devid Della Posta, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. All’udienza del giorno 18 gennaio 2024 era presente per la Procura Federale l’avv. Giulia Conti; per i deferiti nessuno era presente. Il Tribunale, verificata la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava integralmente all’atto di deferimento e concludeva chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per Della Posta Devid, mesi 4 di inibizione; per la Indomita Roma, euro 400,00 di ammenda. Il Tribunale si riservava, e procedeva in camera di consiglio alla disamina del caso. Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del sig. Roberto Proietti, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Indomita Roma, relativamente al comportamento del sig. Devid Della Posta, presidente della medesima società, il quale avrebbe proferito espressioni offensive nei confronti dei calciatori di tale compagine attraverso messaggi inviati nella chat del gruppo squadra allegati alla nota inviata. Questo Tribunale ritiene che i fatti oggetto del deferimento siano provati. A tal riguardo, rileva il decidente come l’assunto accusatorio e la ricostruzione dei fatti contestati al sig. Della Posta trovino riscontro nella documentazione in atti prodotta dall’Organo requirente ed in particolare nelle dichiarazioni rese dallo stesso sig. Devid Della Posta in sede di audizione da parte della Procura Federale, il quale, con pieno valore confessorio, aveva confermato di essere l’autore dei sopra citati messaggi offensivi, trasmessi tramite l’applicazione whatsapp in data 6.5.2023 ed indirizzati a tutti i calciatori tesserati per la ASD Indomita Roma. Corretta risulta l’individuazione delle norme del CGS violate dai deferiti, così come le sanzioni richieste dalla Procura Federale risultano congrue sotto il profilo della relativa dosimetrìa. Sulla scorta delle suestese considerazioni, Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Della Posta Devid, mesi 4 di inibizione; - Indomita Roma, euro 400,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it