C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 272 del 16/02/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. JONATHAN DE LUCA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SGS SPES ARTIGLIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 38 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 38 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 211 del 9/01/2024

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. JONATHAN DE LUCA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SGS SPES ARTIGLIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 38 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 38 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 211 del 9/01/2024

Il procedimento prende avvio dal provvedimento reso dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio, di cui al C.U. n. 166 del 20.4.2023, nel quale si dava atto di colluttazioni avvenute tra tesserati avversari in occasione della gara Spes Artiglio – Real Monterotondo Scalo del 19.3.2023. La Procura Federale, svolte le indagini, riteneva che il sig. Jonathan De Luca, calciatore della società SGS Spes Artiglio, al 41° minuto del secondo tempo della detta gara avesse colpito alla testa con un pugno il sig. Lorenzo Picconeri, calciatore del Real Monterotondo Scalo, provocandone la caduta per terra e l’amnesia temporanea. Per gli inquirenti, sempre il sig. Jonathan De Luca, dopo la gara e all’esterno dell’impianto sportivo, avrebbe colpito con un pugno alla mandibola sinistra il sig. Alessandro Pascucci, altro calciatore del Real Monterotondo Scalo, cagionandone la caduta per terra e la perdita di conoscenza. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Jonathan De Luca, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società SGS Spes Artiglio, per violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 C.G.S. in relazione alle due aggressioni suindicate, rilevando che la società di appartenenza – unitamente ad altri tesserati – aveva convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 C.G.S.. Perveniva al Tribunale Federale Territoriale memoria difensiva del deferito che sosteneva la mancanza di responsabilità dello stesso nei fatti oggetto di incolpazione. All’udienza del 4 gennaio 2023 tenutasi in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona della dott.ssa Loredana Fardello, nonché l’avv. Simona Bernardinetti in rappresentanza del deferito. Il Tribunale Federale, attesa l’integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità del deferito e che, per l’effetto, fosse sanzionato con dieci giornate di squalifica. La difesa del sig. De Luca chiedeva il proscioglimento dello stesso riportandosi a quanto già esposto nella memoria difensiva inviata al Tribunale e ribadendo che il deferito era lontano dal sig. Picconeri in occasione del primo episodio e che era stato riconosciuto solo da persone distanti dal luogo della presunta aggressione. In relazione al secondo episodio, la difesa sottolineava come il sig. De Luca fosse al Pronto Soccorso al momento dell’aggressione al calciatore Pascucci e che la stessa fidanzata del Pascucci partecipava che l’aggressore era una persona che durante la partita si trovava sugli spalti. Questo Tribunale Federale rileva che i fatti risultano provati dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale limitatamente al primo capo di incolpazione e cioè in relazione all’atto di violenza compiuto ai danni dal calciatore Lorenzo Picconeri durante la gara Spes Artiglio – Real Monterotondo Scalo del 19.3.2023. A riguardo, infatti, sono determinanti le testimonianze rese dai sigg. Paolo Rosini ed Ermano Picconeri che riconoscevano lo stesso come autore del gesto di violenza. Le deduzioni difensive sul punto, basate su ricordi di altri tesserati di una concitata situazione di gioco, non valgono a elidere la certezza, genuinità e concordanza delle dichiarazioni rese che confermano l’impianto accusatorio, tenuto anche conto dei principi che regolano il processo sportivo, non informati alla “colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio” di matrice penale. Per quanto attiene, invece, il secondo capo d’accusa – cioè l’aggressione al calciatore Pascucci – la prospettazione del requirente non risulta suffragata dalla prova necessaria pur nella forma attenuata richiesta nell’ambito della giustizia sportiva. A ben vedere, infatti, gli elementi portati all’attenzione del Tribunale e in particolare le chat depositate non valgono a identificare compiutamente l’aggressore rimasto allo stato sconosciuto anche nell’ambito delle indagini avviate dalla Procura della Repubblica di Roma. Il sig. De Luca, quindi, risulta responsabile del solo atto di violenza compito nei confronti del calciatore Lorenzo Picconeri e pertanto merita di essere sanzionato con la squalifica di quattro giornate di gara, in applicazione dell’art. 38 C.G.S. e tenuto conto anche della richiesta della Procura e del proscioglimento per il secondo capo di imputazione per un fatto ben più grave di quello da sanzionare. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere il deferito responsabile del primo capo di imputazione, prosciogliendolo altresì dal secondo e, per l’effetto, di comminargli la squalifica per n. 4 gare. Si trasmette agli interessati.

 

 

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