C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 301 del 08/03/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MATIAS FRANCISCO PIZZA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. MOROLO CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 43, COMMI DA 1 A 3, DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. MOROLO CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 211 del 9/01/2024

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MATIAS FRANCISCO PIZZA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. MOROLO CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 43, COMMI DA 1 A 3, DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. MOROLO CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 211 del 9/01/2024

Il giorno 04.01.2024 presso la sede del Comitato Regionale Lazio, si è riunito il Tribunale Federale Territoriale con il Presidente Proietti Livio ed i componenti Livio Zaccagnini e Torella Giselda. Per la Procura Federale era presente l’Avv. Fardello Loredana, mentre per i deferiti nessuno è comparso. La Procura Federale insisteva nel deferimento del proc. 153 pfi 2023/2024 per le seguenti sanzioni: 4 giornate di squalifica per il calciatore Matias Francisco Pizza all’epoca dei fatti tesserato della ASD Morolo Calcio; Euro 600,00 di ammenda per la Società ASD Morolo Calcio; Il Tribunale valutando gli atti del fascicolo ritiene i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente ascritte, per aver il tesserato della A.S.D. Morolo Calcio all’epoca dei fatti non essersi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva e la Società di cui sopra per aver consentito e  comunque non impedito di svolgere attività agonistica al calciatore Pizza. Pertanto tenuto conto del provvedimento sanzionatorio emanato che ad avviso di questo Tribunale risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali, alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali in osservanza degli artt. 4 del CGS, e ex art. 43 comma 1 a 3 e 6 delle N.O.I.F. e dei principi di lealtà correttezza e della proibità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva e, in particolare, la Società Morolo Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva dell’attività sportiva svolta dal calciatore con loro tesserato in assenza di certificazione medica attestante la sua idoneità all’attività sportiva, e, per l’effetto, di irrogare agli stessi le seguenti sanzioni: Matias Francisco Pizza squalifica a 3 giornate; ASD Morolo Calcio, ammenda di euro 200,00. Pertanto, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni: - Pizza Matias Francisco, n.3 gare di squalifica; - Morolo Calcio, euro 200,00 di ammenda. Si trasmette agli interessati.

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