C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 301 del 08/03/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GABRIEL MANCUSO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORRENOVA F.C., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 38, COMMA 1, DEL C.G.S., DEL SIG. DANIELE PROMUTICO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORRENOVA F.C., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 38, COMMA 1, DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRENOVA F.C. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 282 del 23/02/2024
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GABRIEL MANCUSO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORRENOVA F.C., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 38, COMMA 1, DEL C.G.S., DEL SIG. DANIELE PROMUTICO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORRENOVA F.C., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 38, COMMA 1, DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRENOVA F.C. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 282 del 23/02/2024
Con deferimento n. 233 dell’anno 2024 la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito al Tribunale territoriale per il Lazio: Il sig. Gabriel Mancuso, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Torrenova F.C.; il sig. Daniele Promutico, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Torrenova F.C.; la società A.S.D. TORRENOVA F.C.; per rispondere: il sig. Gabriel Mancuso, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Torrenova F.C.: della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al minuto 39’ del primo tempo della gara ASD Sempione Calcio - ASD Torrenova F.C. del 17.6.2023, valevole per il girone F del campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Lazio, sferrato intenzionalmente un calcio colpendo violentemente sul fianco destro il calciatore sig. Alessandro Gazzo tesserato per la ASD Sempione Calcio, mentre quest’ultimo si trovava per terra per un precedente scontro di gioco e mentre l’azione era proseguita nell’opposta parte del terreno di gioco; il sig. Daniele Promutico, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Torrenova F.C.: della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 38, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al minuto 39’ del primo tempo della gara ASD Sempione Calcio-ASD Terranova F.C. del 17.6.2023, valevole per il girone F del campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Lazio, dopo che il calciatore sig. Gabriel Mancuso ha sferrato intenzionalmente un calcio colpendo violentemente sul fianco destro il calciatore sig. Alessandro Gazzo tesserato per la ASD Sempione Calcio, “calpestato” volontariamente le gambe dello stesso avversario mentre lo stesso si si trovava a terra per un precedente scontro di gioco e l’azione era proseguita nell’opposta parte del terreno di gioco; la società A.S.D. TORRENOVA F.C. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gabriel Mancuso e Daniele Promutico, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Nell’atto di deferimento si da’ conto dell’attività d’indagine espletata dai collaboratori della Procura che, attraverso l’audizione degli stessi incolpati e di numerosi tesserati, dell’Arbitro e dei responsabile della CAR e del Presidente di Sezione del direttore di gara, sono giunti alle conclusioni, rispetto ai fatti contestati, di cui all’incolpazione. Il Presidente del Tribunale, rilevata la regolarità delle notificazioni ai soggetti destinatari del deferimento, fissava la riunione per la discussione con il rispetto dei termini e la convocazione in contraddittorio dei deferiti e dell’Organo Requirente. Faceva pervenire ampia memoria difensiva il tesserato Promutico che, in sostanza, protestava la sua estraneità ai fatti contestati, rilevando come non vi fosse alcuna evidenza di lesioni procurate dal presunto comportamento lesivo nei confronti del calciatore avversario Gazzo, che l’Arbitro aveva escluso la sua presenza nei pressi dello stesso e che le accuse nei suoi confronti erano sostenute esclusivamente dalle dichiarazioni di alcuni tesserati della società avversaria, testi di tutta evidenza carenti del requisito della terzietà. Nella riunione fissata per la discussione del deferimento comparivano i due tesserati ma non la società deferita. Il rappresentante della Procura Federale concludeva per l’affermazione di responsabilità di tutti i soggetti deferiti e chiedeva l’irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari: per il calciatore Mancuso mesi tre di squalifica; per il calciatore Promutico mesi due di squalifica; per la società euro 600,00 di ammenda. Le difese dei deferiti nel caso del calciatore Promutico si riportava alla memoria difensiva, per quanto attiene al calciatore Mancuso protestava l’estraneità dello stesso, quanto all’elemento soggettivo, rispetto agli addebiti, affermando che il calciatore Gazzo si sarebbe procurato le lesioni riportate nella documentazione medica in seguito ad uno sfortunato scontro di gioco in cui sarebbe stato coinvolto anche il Mancuso senza alcuna intenzione di portare danni all’avversario. Le richieste della Procura Federale, per quanto attiene all’an, sono fondate. L’indagine svolta ha consentito di accertare con assoluta attendibilità che l’azione portata dal calciatore Mancuso non fosse derivante da uno scontro di gioco ma da una volontaria azione successiva ad un normale contrasto di gioco che aveva coinvolto il calciatore Gazzo ed un avversario. A questa conclusione si giunge dalla lettura del referto di gara e delle successive informazioni rese dall’Arbitro che ha escluso che il contrasto di gioco che aveva visto coinvolto il Gazzo avesse coinvolto più avversari. Riferisce l’Arbitro che l’episodio che aveva direttamente osservato aveva riguardato solo due calciatori, appunto il Gazzo ed un avversario, e che a seguito di questo, in cui non aveva ravvisato irregolarità, il pallone era stato indirizzato verso l’altra metà campo e quindi si era girato per seguire il gioco e non aveva visto alcunchè degli episodi successivi. Afferma il direttore di gara di essere stato quasi subito richiamato da vari calciatori che gli facevano presente come il Gazzo fosse rimasto a terra assai dolorante ed avvicinatosi aveva notato che questi lamentava dolori ad un fianco con difficoltà di respirazione, tanto da dover fermare l’incontro per prestargli soccorso sino all’arrivo di un’ambulanza. La difesa del calciatore Mancuso è quindi viziata da assoluta inattendibilità in quanto è esclusa la sua partecipazione al contrasto di gioco di cui ha riferito l’Arbitro. Le concomitanti ricostruzioni di quasi tutti i testi che riferiscono di aver visto il Mancuso avvicinarsi ai due calciatori ancora a terra e sferrare un fortissimo calcio al fianco del malcapitato Gazzo sono altresì assistite dal referto ospedaliero che riferisce di lesioni visibili al fianco e di un pneumotorace, lesioni assolutamente compatibili con la dinamica riportata dai testi e con la condizione di disagio fisico osservata dall’Arbitro. Per quanto attiene al calciatore Promutico il suo coinvolgimento è riportato da numerosi testi che affermano di averlo visto, quando il Gazzo era ormai dolorante a terra, avvicinarsi allo stesso e calpestargli le gambe. Le testimonianze sono tutte concordanti e coerenti e sufficienti per sostenere l’accusa. Per quanto attiene al quantum, la sanzione richiesta per il calciatore Mancuso appare congrua mentre va ridimensionata quella da irrogare al Promutico in quanto la sua azione non ha causato alcuna lesione, come riportato sempre nella documentazione ospedaliera in cui non si fa cenno ad alcuna lesione relativa agli arti inferiori ed, in particolare, ai distretti inferiori degli stessi. Si può quindi concludere che l’azione non fu connotata da particolare violenza, altrimenti, non fosse altro che per la presenza dei tacchetti sotto gli scarpini, avrebbe lasciato evidenti tracce sulla cute del Gazzo. Per quanto attiene, infine, alla società, il ridimensionamento della squalifica irrogata ad uno dei due tesserati, impone la leggera riduzione della sanzione richiesta. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Mancuso Gabriel, mesi 3 di squalifica; - Promutico Daniele, mese 1 di squalifica; - Torrenova F.C., euro 500,00 di ammenda. Si trasmette agli interessati.
Share the post "C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 301 del 08/03/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GABRIEL MANCUSO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORRENOVA F.C., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 38, COMMA 1, DEL C.G.S., DEL SIG. DANIELE PROMUTICO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. TORRENOVA F.C., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI AGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 38, COMMA 1, DEL C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. TORRENOVA F.C. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 282 del 23/02/2024"
