C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 318 del 22/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIRTUS PRENESTINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.177 C5 DEL 24/01/2024 (Gara: ACCADEMIA S.S. LAZIO C.5 – VIRTUS PRENESTINO del 20/01/2024 – Campionato Under 17 C5 Eccellenza Regionali) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VIRTUS PRENESTINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.177 C5 DEL 24/01/2024 (Gara: ACCADEMIA S.S. LAZIO C.5 – VIRTUS PRENESTINO del 20/01/2024 – Campionato Under 17 C5 Eccellenza Regionali) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini, la società Virtus Prenestino ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva irrogato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara e l’ammenda di euro 100,00. Il Giudice di prime cure aveva adottato tale provvedimento in quanto aveva considerato la società rinunciataria avendo rifiutato di proseguire l’incontro a seguito degli incidenti verificatisi nel corso dell’incontro e che avevano visto coinvolti alcuni sostenitori della squadra avversaria che avevano colpito un sostenitore della reclamante causando l’intervento dell’autoambulanza che lo aveva trasportato in ospedale e della forza pubblica. Assume la reclamante che la sospensione della gara va invece attribuita esclusivamente ai sostenitori della squadra avversaria che si erano resi protagonisti di gravissime intemperanze che erano sfociate in una aggressione nei confronti di un sostenitore avversario tanto da rendere impossibile la prosecuzione dell’incontro in condizioni di sicurezza. La Corte, dopo aver ascoltato la reclamante che ne aveva fatto esplicita richiesta, disponeva l’audizione del Direttore di Gara. L’Arbitro, in sede di audizione, confermava tutto quanto descritto nel suo rapporto e precisava che, dopo l’episodio svoltosi sugli spalti che aveva coinvolto i sostenitori delle due squadre, non vi erano le condizioni per riprendere l’incontro e la situazione era tornata alla normalità solo con l’intervento della Forza Pubblica che era giunta sul campo dopo circa mezz’ora dalla sospensione dell’incontro. Alla luce delle risultanze degli atti ufficiali e dell’audizione del Direttore di Gara il reclamo è fondato. In effetti la responsabilità dei gravi incidenti verificatisi in campo e sul terreno di gioco è da attribuire integralmente alla società Accademia S.S. Lazio Calcio a 5. Infatti dapprima un proprio tesserato teneva un comportamento gravemente scorretto nei confronti degli avversari che irrideva dopo la segnatura di un calcio di rigore e poi nei confronti del pubblico sostenitore della reclamante con gesti e frasi irridenti e volgari, successivamente due sostenitori della stessa società si spostavano dal loro settore per aggredire un sostenitore del Virtus Prenestino, ed uno di questi lo colpiva al capo facendo cadere sugli spalti procurandogli uno stato patologico apparentemente grave tanto da richiedere l’intervento di un’autombulanza. A seguito di questi fatti e del conseguente stato di timore ingenerato nei giovani atleti, non sussistevano le condizioni per riprendere l’incontro e tale situazione, come riportato dall’Arbitro, si protraeva sino all’intervento della Forza Pubblica che giungeva dopo circa mezz’ora nel mentre il tesserato ed i due sostenitori dalla società Accademia S.S. Lazio calcio a 5 si erano allontanati precipitosamente. Orbene è evidente che il ripristino a distanza di mezz’ora delle condizioni di normalità solo grazie all’intervento della Forza Pubblica non legittima la ripresa di un incontro di calcio giovanile che non può e non deve svolgersi solo perché a bordo campo si trovano degli agenti di Pubblica Sicurezza. La situazione creatasi, anche in considerazione della giovane età dei calciatori, legittimava pienamente la sospensione dell’incontro prima dell’arrivo della Forza Pubblica e la responsabilità di tale sospensione va attribuita esclusivamente alla società Accademia S.S. Lazio calcio a 5 a cui va irrogata la punizione sportiva della perdita della gara con annullamento delle sanzioni irrogate a carico della reclamante. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di comminare alla società Accademia S.S. Lazio C.5 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 6. Il contributo va restituito.
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