C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 318 del 22/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALL’ALLENATORE MANDRONE MICHELE (ATLETICO CISTERNA), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.266 LND DEL 15/02/2024 (Gara: ATLETICO CISTERNA – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 11/02/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024
RECLAMO PROPOSTO DALL’ALLENATORE MANDRONE MICHELE (ATLETICO CISTERNA), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.266 LND DEL 15/02/2024 (Gara: ATLETICO CISTERNA – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 11/02/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini l’allenatore Mandrone Michele ha impugnato le decisioni del competente Giudice Sportivo che avevano irrogato a suo carico la squalifica per 5 gare effettive. Sostiene il reclamante di aver solo protestato nei confronti del direttore di gara per l’atteggiamento antisportivo dei calciatori avversari che richiedevano l’ammonizione dell’avversario ad ogni intervento di gioco e di non aver mai indirizzato allo stesso alcuna espressione ingiuriosa. Il reclamo è fondato nei limiti di cui in motivazione. Invero quanto affermato dal reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara che descrivono l’atteggiamento dell’allenatore non solo come protestatario ma anche come concretamente ingiurioso. Ciò detto va aggiunto che la sanzione irrogata può essere lievemente ridimensionata in quanto il comportamento ingiurioso, pur reiterato, si è concretizzato in un unico e temporalmente assai limitato contesto che non giustifica un aggravamento rispetto al minimo edittale. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Mandrone Michele a 4 gare. Il contributo va restituito.
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