C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 318 del 22/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ LATINA BORGHI RIUNITI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.265 LND DEL 14/02/2024 (Gara: LATINA BORGHI RIUNITI – CITTA MONTE S.G. CAMPANO del 28/01/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ LATINA BORGHI RIUNITI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.265 LND DEL 14/02/2024 (Gara: LATINA BORGHI RIUNITI – CITTA MONTE S.G. CAMPANO del 28/01/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Latina Borghi Riuniti impugnava la decisione del competente Giudice Sportivo che aveva respinto il proprio gravame in primo grado in merito al regolare svolgimento della gara in epigrafe. La reclamante aveva lamentato che l’avversaria aveva fatto partecipare alla gara un calciatore non preventivamente iscritto in lista, in particolare aveva proceduto alla sostituzione di un calciatore in campo utilizzando un calciatore di riserva che vestiva la maglia n. 20 non preventivamente iscritto in distinta. Il Giudice di prime cure respingeva in reclamo a seguito della precisazione fornita dal direttore di gara che aveva precisato che il calciatore sostituto, entrato in campo con la maglia n. 20, era stato iscritto in distinta con il numero 19, della circostanza si era avveduto al termine della gara ed aveva quindi richiesto al dirigente accompagnatore di correggere in tal senso la distinta. Reitera le sue lagnanze l’appellante rilevando come la circostanza riferita dal direttore di gara non servisse a fugare i dubbi sull’utilizzo del calciatore che restava, a suo parere irregolare. In sede di audizione la reclamante meglio precisava le sue doglianze affermando che non contestava il fatto che il calciatore entrato sul terreno di gioco fosse stato preventivamente iscritto in distinta, ma che, in ogni caso la sostituzione così effettuata viziasse il regolare andamento della gara. Il reclamo risulta infondato. Non vi è questione sul fatto che il calciatore che ha partecipato alla gara fosse stato preventivamente iscritto in distinta. In tal senso fuga ogni dubbio la precisazione dell’Arbitro che ha verificato l’identità del calciatore subentrato con il numero 20 accertando che si trattava, in realtà, di quello preventivamente iscritto in distinta ma con il numero 19. La circostanza, contrariamente a quanto opinato dalla reclamante, non vizia in alcun modo la regolarità della gara, non avendo incidenza alcuna sulla parità, dal punto vista tecnico e sportivo, tra le due società. Infatti i partecipanti alla gara sono stati tutti identificati regolarmente, avevano titolo a parteciparvi e sono stati inseriti in distinta nei modi e nei limiti consentiti. Si è trattato di un mero errore di trascrizione del numero della maglia indossata da parte del calciatore di riserva che non vizia nella sostanza la regolarità dell’incontro. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
Share the post "C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 318 del 22/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ LATINA BORGHI RIUNITI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.265 LND DEL 14/02/2024 (Gara: LATINA BORGHI RIUNITI – CITTA MONTE S.G. CAMPANO del 28/01/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024"
