C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 318 del 22/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATHLETIC SOCCER ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.265 LND DEL 14/02/2024 (Gara: ATHLETIC SOCCER ACADEMY – ATLETICO LODIGIANI del 28/01/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ATHLETIC SOCCER ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.265 LND DEL 14/02/2024 (Gara: ATHLETIC SOCCER ACADEMY – ATLETICO LODIGIANI del 28/01/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024
Con rituale reclamo inoltrato a questa Corte Sportiva, la società Athletic Soccer Academy ha impugnato il provvedimento di ripetizione della gara assunto dal Giudice Sportivo, sostenendo che la sospensione fosse dovuta alla condotta del dirigente dell’Atletico Lodigiani, sig. Luciano Corsi, che aggrediva la terna arbitrale e in special modo l’assistente arbitro 2 che nel tentativo di sfuggirgli si faceva male a una spalla e, unitamente al direttore di gara e all’altro assistente, non era più nella condizione psicofisica di arbitrare. Veniva ascoltata la società che ribadiva quanto esposto nel gravame, richiedendo la vittoria a tavolino ovvero la continuazione della gara dal punto in cui si era interrotta. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che sia il direttore di gara che i suoi assistenti hanno esaurientemente riportato i fatti che li hanno portati a sospendere la gara in epigrafe. Infatti, durante l’intervallo tra il primo e il secondo tempo, il dirigente dell’Atletico Lodigiani, sig. Luciano Corsi, già espulso, si avvicinava minacciosamente all’arbitro e all’AA2 protestando veementemente e veniva trattenuto da più persone. Mentre l’arbitro apriva lo spogliatoio, il dirigente tentava di divincolarsi, avvicinandosi sino a un metro circa dall’AA2 che, per sfuggirgli, urtava la porta procurandosi dolore alla spalla. A seguito del fatto i due ufficiali si chiedevano nello spogliatoio e venivano successivamente raggiunti dall’AA1. Benché la situazione si fosse orami calmata, l’AA2 continuava a lamentare dolore e non si sentiva più nella condizione psicologica di arbitrare, così come gli altri componenti della terna arbitrale. In base agli eventi così come univocamente descritti dal referto di gara e dal supplemento effettuato dinanzi il Giudice Sportivo, appare evidente che il direttore di gara non ha posto in essere tutte le misure volte a far proseguire la gara, come invece previsto dalla Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio, poiché la sospensione definitiva è circostanza eccezionale da utilizzare come extrema ratio. A ben vedere, infatti, l’AA2 non veniva colpito dal dirigente Corsi che nell’episodio sopradescritto gli rimaneva a distanza mentre era ancora trattenuto, ma si faceva male fortuitamente. Né il direttore di gara né l’AA1, invece, subivano alcun colpo e tutti rilevano come la situazione si fosse calmata al momento della decisione di sospendere l’incontro. L’arbitro, quindi, poteva riprendere la gara eventualmente sostituendo l’AA2 infortunato con un altro arbitro presente ovvero procedendo ad avvalersi di assistenti di parte. A riguardo, infatti, la Regola 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio prescrive che “Qualora, nel corso di una gara, un assistente ufficiale non possa, per cause fortuite, quale malessere o infortunio, continuare la propria funzione, l’arbitro provvederà alla sua sostituzione con le modalità previste nel comma precedente” cioè “cercherà di reperire altro arbitro o due arbitri che possano sostituire l’assistente o gli assistenti” oppure, se impossibile, “dovrà dispensare dalla funzione l’assistente eventualmente presente, senza che lo stesso si allontani dal campo di gioco, avvalendosi di assistenti di parte forniti da entrambe le società ed in possesso dei requisiti previsti”. La decisione del Giudice di prime cure, quindi, risulta del tutto corretta e il reclamo dovrà essere respinto, confermando la decisione di ripetere la gara. Non è infatti possibile riprendere l’incontro dalla situazione di gioco in cui era stato interrotto, trattandosi dell’errata decisione dell’arbitro di procedere alla sospensione definitiva. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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