C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 318 del 22/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GRIFONE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE PROIETTI ROBERTO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.139 SGS DEL 22/02/2024 (Gara: GRIFONE CALCIO – SAVIO S.R.L. del 18/02/2024 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GRIFONE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE PROIETTI ROBERTO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.139 SGS DEL 22/02/2024 (Gara: GRIFONE CALCIO – SAVIO S.R.L. del 18/02/2024 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024
La società Grifone Calcio impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva inflitta la squalifica di cinque gare al proprio allenatore Roberto Proietti per aver, durante la prima frazione di gioco della gara in oggetto, rivolto espressioni irriguardose nei confronti dell’arbitro ed aver offeso lo stesso, anche, da fuori il terreno di gioco. La società reclamante, nella propria memoria difensiva, sostiene che la sanzione è eccessiva perché la condotta posta in essere dall’allenatore Proietti non si concretizza in un’azione violenta, ma semplicemente in una mera protesta per una decisione, presa dal direttore di gara, avversa alla propria squadra; pertanto (la società) alla luce di ciò, chiede, in via principale l’annullamento della sanzione per genericità delle motivazioni contenute nel provvedimento ed in via subordinata una riduzione della squalifica stessa. Questa Corte, riunitasi da remoto in data 14/03/2024, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la società, non ritiene di poter accogliere il reclamo in oggetto. Dal referto dell’arbitro emerge che al 28° del 1° tempo, l’allenatore Proietti, dopo un provvedimento arbitrale sfavorevole alla propria compagine, rivolgeva frase irriguardosa al direttore di gara; alla notifica del provvedimento di espulsione offendeva lo stesso e ritardava l’uscita dal terreno di gioco; si collocava dietro la panchina da dove continuava ad insultare l’arbitro. Il referto ufficiale descrive, quindi, in modo dettagliato la condotta posta in essere dal Sig. Proietti, né quest’ultima può essere catalogata come mera protesta ma decisamente come condotta irriguardosa prima ed offensiva poi, ex art. 36 c. 1 lett. a) c.g.s.. Per tutto quanto detto, questa Corte,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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