C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 318 del 22/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POLISPORTIVA SANPOLESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TRANSULTI DAVIDE FINO AL 28/02/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.105 C5 DEL 14/02/2024 (Gara: IL CASALE DI ROMA – POLISPORTIVA SANPOLESE del 6/02/2024 – Campionato Coppa Lazio Calcio a 5 Serie D Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POLISPORTIVA SANPOLESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TRANSULTI DAVIDE FINO AL 28/02/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.105 C5 DEL 14/02/2024 (Gara: IL CASALE DI ROMA – POLISPORTIVA SANPOLESE del 6/02/2024 – Campionato Coppa Lazio Calcio a 5 Serie D Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024
Con rituale reclamo, la società Polisportiva Sanpolese ha impugnato la squalifica sino al 28.2.2026 a carico del proprio calciatore Davide Transulti, sostenendo che lo stesso non aveva sputato con l’intento di colpire l’arbitro ma che questo si era trovato nella traiettoria fortuitamente e che il calciatore si scusava subito con il direttore di gara. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del tesserato della reclamante. Egli, infatti, ingiuriava il direttore di gara che lo espelleva e, immediatamente, si avvicinava all’arbitro sino a un circa un metro, continuando a ingiuriarlo, urlando e sbracciando e lo attingeva volontariamente con uno sputo in faccia proseguendo poi con gli insulti. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione all’entità della squalifica comminata, atteso che lo sputo è parificato alla condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. A riguardo, infatti, l’art. 35 C.G.S. prescrive che: “1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara. 2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica”. Il complessivo comportamento del calciatore Davide Transulti è quindi particolarmente grave né si configura alcuna circostanza volta ad attenuare la sanzione. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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