C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 324 del 27/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ROMA TEAM SPORT QUEENS, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.62 LND DEL 15/02/2024 (Gara: DUEPIGRECOROMA – ROMA TEAM SPORT QUEENS del 11/02/2024 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ROMA TEAM SPORT QUEENS, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.62 LND DEL 15/02/2024 (Gara: DUEPIGRECOROMA – ROMA TEAM SPORT QUEENS del 11/02/2024 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Roma Team Sport Queen ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico l’ammenda di € 400,00. La reclamante deduce che le espressioni di discriminazione razziale addebitate ai suoi sostenitori, inviate all’Arbitro ed a un calciatore della squadra avversaria, non sarebbero provenute da suoi sostenitori. In particolare, rileva come sugli spalti fossero presenti non più di cinque o sei persone riconducibili alla società rappresentate dagli stessi accompagnatori dei propri calciatori. Aggiunge che la tribuna non era divisa in settori ed esclude che i propri sostenitori fossero altrimenti identificabili in quanto non indossavano tute sociali né recavano vessilli od altre insegne della società, infine l’andamento della gara non giustificava proteste da parte di propri sostenitori in quanto era stata quasi sempre in vantaggio ed aveva vinto la partita. La Corte, dopo aver sentito la reclamante in audizione richiesta, disponeva la convocazione del direttore di gara per chiarimenti. L’Arbitro confermava integralmente il suo referto, precisando di essere certo dell’appartenenza alla reclamante dei sostenitori presenti in tribuna che si erano resi protagonisti di insulti nei suoi confronti di chiaro contenuto di discriminazione razziale. Infatti questi deprecabili episodi si erano verificati in alcune circostanze, sempre dopo che aveva assunto decisioni tecniche sfavorevoli nei confronti della squadra della Roma Team Sport Queen. Riguardo agli insulti sempre di contenuto discriminatorio rivolti ad un calciatore della squadra di casa, era certo della loro provenienza in quanto lanciati da alcune persone che erano attaccate alla rete di recinzione dal campo di gioco ed a poca distanza da lui stesso. Ciò detto il reclamo si è rivelato infondato in quanto i fatti ascritti sono stati pienamente provati, sono rilevanti dal punto di vista disciplinare e di particolare gravità in quanto totalmente gratuiti, visto anche l’andamento della gara e la sua conclusione favorevole alla reclamante. La decisione impugnata non merita, quindi, alcuna revisione e va integralmente confermata. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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