C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 324 del 27/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ OMNIA CECCANO ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.111 C5 DEL 22/02/2024 (Gara: LAUNDROMAT GAETA FUTSAL – OMNIA CECCANO ACADEMY del 21/01/2024 – Calcio a 5 Serie D Femminile Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ OMNIA CECCANO ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.111 C5 DEL 22/02/2024 (Gara: LAUNDROMAT GAETA FUTSAL – OMNIA CECCANO ACADEMY del 21/01/2024 – Calcio a 5 Serie D Femminile Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Omnia Ceccano Accademy ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva applicato nei suoi confronti la punizione sportiva della perdita della gara e le sanzioni accessorie della penalizzazione di un punto in classifica e dell’ammenda a seguito del mancato svolgimento della gara in epigrafe. Il Giudice di prime cure aveva constatato nella sua decisione che la gara in questione non era stata pubblicata per la mancata presentazione della squadra della reclamante ed aveva quindi provveduto in conformità. L’appellante eccepiva che in realtà con Comunicato Ufficiale n. 55 del 12-12-2023 era stato disposto che tutte le gare interne della società Laundromat Gaeta Futsal venissero disputate alle ore 10 della domenica, ma il Comunicato Ufficiale n. 69 del 9-1-2024 aveva pubblicato il programma gare della 11^ giornata di andata nel quale la gara in questione era fissata per il 19-1- 2024 ore 21,00. La società aveva quindi osservato quanto portato dal programma gare ufficiale e si era recata presso l’impianto sportivo fissato in tale data ed orario non trovandovi alcuno. Chiedeva quindi l’annullamento delle sanzioni irrogate e di disputare la gara. Nei termini ha inviato proprie controdeduzioni la società Laundromat Gaeta Futsal che ha preliminarmente eccepito che il reclamo non era stato preceduto dall’invio del preannuncio nei termini e doveva quindi essere dichiarato inammissibile. Nel merito ha dedotto che erano intercorsi colloqui telefonici e di messaggistica WA tra i dirigenti delle squadre sullo spostamento della gara in questione e che la società reclamante era ben a conoscenza dell’effettiva data ed orario di disputa della gara. Il reclamo è fondato. Innanzitutto, va rilevato come il reclamo sia stato inoltrato, completo di motivazioni, entro due giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale che portava le decisioni impugnate. In tal caso l’atto assolve anche alla funzione di preannuncio contenendo sia per la Corte che per la società reclamata tutte le componenti richieste sia per l’uno che per l’altro atto. Sarebbe altrimenti assolutamente ridondante ed inutile che contemporaneamente la società reclamante inoltri un altro ed autonomo atto che contenga il preannuncio di un reclamo che contestualmente spedisca con atto separato. Sulla questione la Corte si è già pronunciata con conformi motivazioni e decisioni decidendo per la procedibilità dell’appello. Nel merito va osservato che le disposizioni amministrative contenute nel Comunicato Ufficiale sono vigenti e valide sino a difforme deliberato pubblicato su di un Comunicato Ufficiale successivo. È ben vero che, con un primo comunicato, era stato comunicato lo spostamento di tutte le gare interne della società ospitante in un giorno ed orario determinato, ma è altrettanto vero che, con comunicazione contenuta in successivo comunicato, la gara in questione era stata programmata in un giorno della settimana ed in orario diversi. Senza una successiva comunicazione, proveniente dalla Delegazione Provinciale, contenuta in un comunicato ufficiale ovvero in un atto urgente recettizio, pec o telegramma, l’orario e la gara di effettuazione sono quelle contenute nel programma gare ufficiale allegato al comunicato ufficiale 69. Quindi nella data del 21-1-2024 non si poteva pretendere la presenza della squadra della reclamante che, unitamente alla squadra ospitante ed al direttore di gara avrebbero dovuto essere presenti il 19-1-2024 alle ore 21,00 come riportato nel programma gare ufficiale. La decisione impugnata va quindi totalmente annullata e va disposta l’effettuazione della gara da programmarsi dalla Delegazione Provinciale di Roma. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando le decisioni impugnate e, per l’effetto, di ordinare la disputa della gara. Il contributo va restituito.

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