C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 324 del 27/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SANPOLESE 1961, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI DI CORPO JONOTHAN E BONINSEGNA GIANLUCA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.288 LND DEL 28/02/2024 (Gara: F.C. RIETI 1936 ASD – SANPOLESE 1961 del 25/02/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SANPOLESE 1961, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI DI CORPO JONOTHAN E BONINSEGNA GIANLUCA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.288 LND DEL 28/02/2024 (Gara: F.C. RIETI 1936 ASD – SANPOLESE 1961 del 25/02/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Sanpolese 1961 ha appellato la delibera del competente Giudice Sportivo che ha comminato la squalifica per cinque gare effettive ai propri calciatori Di Corpo e Boninsegna. Deduce la reclamante che il calciatore Di Corpo, a seguito di un parapiglia creatosi tra calciatori delle due squadre, aveva rivolto all’Arbitro espressione al massimo irriguardosa, ma non minacciosa ed ingiuriosa, mentre il calciatore Boninsegna, espulso per doppia ammonizione, aveva manifestato un’espressione al più irriguardosa. In entrambi i casi, lamenta la reclamante, la squalifica appare eccessiva in quanto ben superiore al minimo edittale previsto il comma 1 lettera a) dell’articolo 36 CGS. Il reclamo è parzialmente fondato solo per quanto attiene al calciatore Di Corpo. Va precisato preliminarmente che la reclamante pare ancorata alla vecchia formulazione dell’articolo 36 del CGS che prevedeva sanzioni dimezzate rispetto a quelle attuali. Ora le espressioni ingiuriose, minacciose e irriguardose nei confronti dell’Arbitro sono punite con il minimo edittale di quattro giornate e, nella specie, per quanto attiene al calciatore Boninsegna tale sanzione va aggravata in quanto lo stesso era stato espulso per doppia ammonizione; la sanzione di cinque giornate è quindi congrua. Per quanto attiene invece al Di Corpo può essere ridimensionata nel minimo edittale di quattro giornate in quanto i fatti addebitati si sono svolti in unico e brevissimo contesto che non giustifica un aggravamento non sussistendo continuazione. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Di Corpo Jonathan a 4 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it